ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
L’anno 2018 il giorno 29 Giugno in Brescia presso la sede Confagricoltura Brescia
tra
– Confagricoltura – BRESCIA
– Coldiretti – BRESCIA
– Confederazione Italiana Agricoltori Est -Lombardia – BRESCIA
e
– Confederdia -BRESCIA
– FLAI-CGIL – BRESCIA
– FAI – CISL – BRESCIA
– UILA-UIL – Territoriale BRESCIA-CREMONA
si è stipulato il presente accordo, per rinnovare il C.P.L. del 15/09/2014 per i Quadri e gli Impiegati agricoli della provincia di Brescia.
Le modifiche apportate al C.P.L. del 15/09/2014 sono le seguenti:
1) Decorrenza, durata del Contratto territoriale e procedure di rinnovo
Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2018 e scadrà il 31 dicembre 2021, salvo le norme per le
quali è stata prevista apposita data.
Il presente contratto s’intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non sia disdettato a
mezzo raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della scadenza. La parte che avrà disdettato dovrà
comunicare all’altra le proposte per il rinnovo almeno 3 mesi prima.
Le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi successivi l’invio delle proposte di rinnovo.
2) Rapporti di lavoro a tempo parziale
Ai sensi dell’art. 11, ultimo comma, del Ccnl del 23.02.2017, tutte le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri con figli conviventi di età non superiore ai tredici anni, compatibilmente con le esigenze aziendali, possono richiedere di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale con facoltà di ripristinare, al termine del periodo, il rapporto a tempo pieno.
3) Classificazione del personale
Recepimento del nuovo livello retributivo della figura del quadro, come dall’art.17, Ccnl del 23.02.2017.
Con decorrenza 1/7/2018 inserimento nella quarta categoria della nuova figura “impiegato con compiti per l’accoglienza e l’ospitalità.
4) Banca ore (nuovo articolo) E’ consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate equivalenti sul piano dei
costi da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato.
Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca ore individuale 39 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi anche cumulativi o aggiuntivi a ferie, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all’accumulo di ore, il lavoratore dovrà esprimere la sua di recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. In tal caso, i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore e non risulti contemporaneamente assente per identico motivo del personale con le stesse mansioni e non ostino in quel momento con le necessita aziendali. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.
5) Retribuzione
La retribuzione contrattuale al 31.12.2017 è aumentata del 2,9% con le seguenti modalità:
1,9% dal 01.07.2018 e 1,00% dal 01.01.2019.
6) Impegno a verbale
Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell’applicazione del contratto, sia
nelle parti economiche sia normative.
7) Esclusività di stampa – Archivi contratti
Recepire a livello territoriale quanto già previsto a livello nazionale e di seguito riportato:
Il presente Contratto Territoriale conforme all’ originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
II presente Contratto, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del
Lavoro.
In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente Contratto o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime.
Norma transitoria
Si richiede una volta rinnovato il presente contratto territoriale che si proceda ad un’armonizzazione
con le norme acquisite nelle precedenti contrattazioni integrative e territoriali.