CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE PER I DIPENDENTI DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL VENETO (ARAV) 18/07/2023

In data 18 luglio 2023, presso la sede dell’Associazione Regionale Allevatori del Veneto, in Vicenza, si sono incontrati:

  • L’ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL VENETO (ARA Veneto oppure ARAV);
  • le ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI FAI CISL, FLAI CGIL, UILA UIL, CONFEDERDIA (le OO.SS.);
  • le RSA

PREMESSO CHE

  • ln applicazione di quanto previsto dall’articolo 44 del CCNL, le OO.SS. Regionali del Veneto FAI CISL, FLAI CGIL, UILA UIL e CONFEDERDIA hanno presentato la Piattaforma per il contratto integrativo del personale dipendente dell’Associazione Regionale Allevatori del Veneto (ARAV);
  • Nella Piattaforma le OO.SS. hanno sottolineato l’importanza del Settore Allevatori per la Regione Veneto, ritenendo necessari interventi di recupero verso le difficoltà del Settore attraverso azioni condivise di riconoscimento della qualità della produzione e della qualità del lavoro anche al fine di migliorare le condizioni lavorative del dipendenti dell’ARA Veneto;
  • ARAV conferma la propria disponibilità a prevedere miglioramenti retributivi per i dipendenti, nell’ambito delle materie oggetto di integrativo fissate dal CCNL, sempre con riguardo, peraltro, alla necessaria sostenibilità economica dell’Associazione, viste anche le attuali incertezze in esito alla disponibilità e all’ammontare dei finanziamenti pubblici per il comparto;

CIO’ PREMESSO, SI CONCORDA QUANTO SEGUE

  • le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
  • Il presente Contratto Integrativo Regionale decorre dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2024, salvo le norme per le quali è prevista apposta decorrenza e/o durata, resta in vigore fino al suo rinnovo, sostituisce integralmente ogni accordo o intesa precedentemente sottoscritta, che cessa contestualmente di produrre effetto dal 1° gennaio 2023, e si applica al personale ARAV in forza alla data di sottoscrizione del Contratto; in merito alle modalità di rinnovo si demanda a quanto previsto dall’articolo 44 del CCNL.
  1. PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA’ DI C.F.

Orario di lavoro e calendario: l’orario di lavoro del personale addetto alle attività di C.F. (Tecnici di Gestione Aziendale) è organizzato su cinque giorni settimanali ed è determinato sulla base dell’attività svolta nelle aziende zootecniche. I calendari degli ingressi nelle aziende zootecniche, che regolamentano l’attività dei Tecnici di Gestione Aziendale (TGA), sono predisposti dagli uffici competenti tenendo in considerazione anche i tempi di viaggio necessari al raggiungimento delle suddette aziende al fine di garantire agli stessi TGA lo svolgimento delle proprie mansioni nell’ambito dell’orario di lavoro contrattuale, con riferimento determinato su base mensile. Entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo tutti i calendari provinciali dovranno essere predisposti sulla base di quanto previsto dal presente accordo.

Straordinari e monte ore: qualora sia necessario lo svolgimento di lavoro straordinario, lo stesso sarà determinato su base bisettimanale, calcolando le ore autorizzate in eccedenza rispetto all’orario di lavoro. Il calcolo dell’orario è determinato comprendendo tutte le assenze che danno luogo a retribuzione da parte dell’Associazione o a carico degli Enti Previdenziali. Tutte le prestazioni lavorative straordinarie o supplementari autorizzate confluiranno nella “Banca ore” ex articolo 11 CCNL. La percentuale di maggiorazione sarà retribuita con le competenze del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione di lavoro straordinario. Il recupero delle ore accantonate in banca ore verrà effettuato entro sei mesi dalla loro maturazione; trascorso tale periodo le ore eventualmente non ancora recuperate saranno retribuite nelle mensilità di luglio e di gennaio di ciascun anno. L’orario di lavoro massimo settimanale, compreso l’eventuale straordinario riconosciuto, non può superare, con le modalità di calcolo previste dall’articolo 15 del CCNL, le quarantotto ore settimanali.

Turni di lavoro: in considerazione della particolare attività dei TGA, spesso eseguita in via frazionata, in particolari necessità, l’intervallo tra i turni di lavoro, calcolato tra l’uscita dalla stalla del giorno precedente e l’entrata in stalla del giorno successivo, potrà essere ridotto fino a un massimo di otto ore, restando intesa la disponibilità e volontarietà dei lavoratori interessati.

Maggiorazione orario di lavoro: in applicazione di quanto previsto dall’articolo 44, comma 6, punto 6, si conviene, con decorrenza dalle ore svolte a partire dal mese di gennaio 2023, l’erogazione di un’indennità per il lavoro notturno svolto dai TGA (definito dall’articolo 13 del CCNL nella fascia 22.00-06.00) determinata nella percentuale del tredici per cento della quota oraria lorda.

NOTA A VERBALE: per quanto riguarda il calcolo delle ore svolte nella fascia 22.00-6.00, l’anno 2023 va considerato quale periodo di verifica delle metodologie applicate per determinare nella maniera il più possibile puntuale il tempo effettivamente occupato nelle ore notturne.

Ferie e permessi: la fruizione delle ferie è prevista a giornate intere. La fruizione dei permessi per i TGA è possibile, oltre che a giornate intere, come previsto dall’articolo 22 del CCNL, anche per frazioni di minimo di quattro ore. I permessi devono essere richiesti con un preavviso di tre giorni; ragioni di urgenza, che devono essere comunicate al datore di lavoro, possono consentire il godimento del permesso anche in deroga al preavviso minimo previsto. Come previsto dall’articolo 21 del CCNL, entro il mese di aprile di ciascun anno ARAV provvederà a predisporre il calendario delle ferie.

  1. PERSONALE Dl UFFICIO E DI LABORATORIO

Orario di lavoro e Flessibilità orario: le Parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il 31 ottobre 2023 per definire un accordo;

Ferie e permessi: la fruizione delle ferie è prevista a giornate intere. La fruizione dei permessi è possibile per frazioni di minimo di quattro ore. I permessi devono essere richiesti con un preavviso di tre giorni; ragioni di urgenza, che devono essere comunicate al datore di lavoro, possono consentire il godimento del permesso anche in deroga al preavviso minimo previsto. Come previsto dall’articolo 21 del CCNL, entro il mese di aprile di ciascun anno ARAV provvederà a predisporre il calendario delle ferie.

  1. PREMIO DI RISULTATO – WELFARE

In applicazione di quanto previsto dall’articolo 3, lettera d) e dalla “Dichiarazione congiunta” dell’articolo 44 del CCNL 22 novembre 2021, Le Parti hanno concordato, per l’anno 2023, la definizione di un premio di risultato dell’importo massimo di novecento euro a lavoratore, determinato sulla base dei seguenti parametri.

Il premio sarà così strutturato:

Quota A, pari al 50%, obiettivi produttivi collettivi;

Quota B, pari al 50%, obiettivi produttivi e qualitativi individuali e/o di settore.

Il Premio di risultato non viene corrisposto ai dipendenti che nell’anno di riferimento:

  1. Abbiano ricevuto sanzioni disciplinari superiori alla multa;
  2. Siano stati distaccati presso altri Enti;
  3. Abbiano usufruito di aspettative previste dal CCNL e/o da altre disposizioni di legge per l’intero periodo di riferimento (|’aspettativa obbligatoria di maternità e i primi trenta giorni di astensione facoltativa sono comunque considerate periodo lavorato).

Ai dipendenti di cui ai punti 2 e 3 che abbiano prestato attività lavorativa presso l’ARAV per un periodo inferiore all’anno è riconosciuto il premio di risultato pro-quota. Per il personale di prima assunzione la misura del premio di risultato è rapportata al numero dei mesi di servizio prestati nell’anno preso a riferimento, valutando come mese intero una presenza di almeno 15 giorni.

QUOTA A, PARI AL 50%, OBIETTIVI PRODUTTIVI COLLETTIVI

La produttività collettiva e determinata in relazione al numero di capi grossi oggetto di Controllo Funzionale.

L’obiettivo produttivo collettivo è un incremento del due per cento rispetto all’anno precedente del numero di capi grossi oggetto di Controllo Funzionale.

La Quota A aumenta o si riduce, secondo i criteri di seguito indicati, in funzione dell’incremento conseguito:

  1. Incremento > 2%: + 20%
  2. Incremento 2%: = 100%
  3. Incremento >0% e fino a 1,9%: – 30%
  4. Decremento tra Io 0 e il 2%: -50%
  5. Decremento tra il 2% e il 4%: -75%
  6. Decremento > 4%: – 100%

QUOTA B, PARI AL 50%, OBIETTIVI PRODUTTIVI E QUALITATIVI INDIVIDUALI E/O DI SETTORE

ASSISTENZA TECNICA               100 di cui              30% di € 450 = € 135

BL VR VI

MANTENIMENTO            70%                      € 95

RIDUZIONE < 10%            -15%                    € 81

RIDUZIONE 10%               -30%                    € 67

AUMENTO FINO AL 5%  5%                         € 100

AUMENTO 5, 1 – 10%     10%                       € 105

AUMENTO > 10%             20%                      € 114

Il calcolo viene eseguito sulla media degli ultimi 3 anni escludendo le cessazioni di allevamento.

PD RO TV VE

MANTENIMENTO                            NESSUN PREMIO

AUMENTO FINO AL 5%                  70%       € 95

AUMENTO 5,1 – 10%                       5%         € 100

AUMENTO 10,1 – 15%                     10%       € 105

AUMENTO > 15%                             20%       € 114

Il 2023 è l’anno di riferimento, e quindi non ci sono riduzioni.

EFFICIENZA SU NON CONFORMITÀ AIA NON CONFERMATE   30    € 40

SCM                                         100 di cui                     30% di 450 = € 135

REGOLARI                                          70%                                     € 95

NON REGOLARI > 10%                   -10%                                     € 86

NON REGOLARI > 10%                   -30%                                     € 67

 

SERVIZI EXTRA A PAGAMENTO    30                                          € 40

 

TRA 1 E 20                                                                                       30

> 20                                                      20%                                     48

NESSUN SERVIZIO                           -20%                                     32

  1. B. gli aumenti vanno tutti aggiunti in più in tutti i casi e in tutte le situazioni sia di assistenza tecnica, che scm, che il resto.

UFFICI                                  100 di cui                   40% di 450 = € 180

EFFICIENZA RAPPORTI CON ANA           OK                         30%       € 54

                                                                        NON OK               20%       € 36

CORRETTEZZA PASSAGGI ISCRIZIONI

E DIMISSIONI DA ARAV E ANA                    OK         15%       € 27

NON CORRETTEZZA DA 1 A 10 CASI                         10%       € 18

NON CORRETTEZZA > 10 CASI                                    5%          € 9

 

NUMERI ANAGRAFE EQUINA

CONFERMA                                                                     15%       € 27

NON CONFERMA                                                            7%          € 13

CREDITI

RIDUZIONE                                                                     40%       € 72

AUMENTO FINO AL 10%                                              20%       € 36

AUMENTO > 10%                                                            ZERO

PER LABORATORIO         100 di cui                        30% di 450 = € 135

CERTIFICAZIONI

MANTENIMENTO                                           30

NON MANTENIMENTO                                 ZERO

VOLUME SERVIZI A PAGAMENTO

Da 5% al 10%                                                  30          30% di 450 = € 135

SUPERIORE AL 10%                                                       50          € 225

MANTENIMENTO                                                           20          € 90

RIDUZIONE FINO AL 10%                                             15          € 68

RIDUZIONE > 10%                                                          ZERO

 

CALCOLO SU MEDIA ULTIMI 3 ANNI

PULIZIA E MANUTENZIONE SU VERIFICHE FOSSE INTERNE

OK                                         20                          20% di 450 = € 90

NON OK                               ZERO

ACCORCIAMENTO TEMPI ANALISI C.F.

MIGLIORAMENTO

MINIMO 1/4 DI GIORNATA         20                         20% di 450 = € 90

MANTENIMENTO                          10                        10% di 450 = € 45

PEGGIORAMENTO                         ZERO

ASSENZE PER MALATTIA

Il premio maturato per effetto del raggiungimento dei requisiti previsti ai punti precedenti verrà erogato per intero ai dipendenti che non superino un numero di venti giorni di assenza su base annua (1° ottobre-30 settembre) per malattia, infortunio extra professionale o congedo straordinario. Peri dipendenti che superino i venti giorni di assenza su base annua, il premio di risultato verrà proporzionalmente ridotto per ogni giorno di assenza, compresi i giorni di franchigia, assumendo come indicatore il valore del premio maturato diviso per il coefficiente duecentoventi; sono esclusi i casi di ricovero e successivo periodo di convalescenza, cure specialistiche e oncologiche, patologie di particolare gravità, permessi per Legge 104, permessi sindacali, assemblee sindacali, maternità/paternità, permessi per donazione di sangue o midollo osseo, day hospital debitamente certificato. Per casi particolari si rimanda ad un incontro tra le parti.

MONITORAGGIO E TEMPI DI PAGAMENTO

Il premio sarà erogato in un’unica soluzione entro il mese di dicembre 2023, successivamente alla verifica definitiva dei risultati che le Parti si impegnano ad effettuare entro il 15 novembre 2023.

ln occasione della verifica definitiva le Parti valuteranno le eventuali modifiche e riproposizione dei Premi di Risultato per l’anno 2024, sempre compatibilmente con le disponibilità economiche dell’Associazione.

EROGAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO IN FORMA DI BENI E SERVIZI WELFARE

In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, i dipendenti destinatari del premio di risultato potranno optare perla corresponsione totale o parziale dello stesso in forma di beni e servizi di Welfare, che potranno essere fruiti entro e non oltre il termine di dodici mesi. Il premio Welfare troverà applicazione attraverso una specifica piattaforma, o mediante versamento ad Agrifondo. Per tali dipendenti l’importo del premio dì risultato convertito in welfare individuale sarà incrementato del diciotto per cento.

  1. FORMAZIONE

ARA Veneto, nel costante processo di miglioramento dei servizi resi, che si realizza anche grazie all’aggiornamento professionale dei propri addetti, si impegna a garantire percorsi di formazione del personale, anche mediante il ricorso a piani formativi nazionali del sistema allevatori o con iniziative specifiche.

  1. MONITORAGGIO APPLICAZIONE ACCORDO

Sono previsti incontri periodici, su semplice convocazione di una delle Parti, ex articolo 43 del vigente CCNL 22 novembre 2021, per monitorare l’applicazione del presente Contratto Integrativo, in particolare per quanto riguarda l’orario di lavoro dei TGA, e per i necessari aggiornamenti in ordine all’attività dell’ARA Veneto, con incontro annuale comunque stabilito entro il 15 novembre.

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