Accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli della provincia di Rovigo
Il giorno 14 luglio 2026, presso la sede di Confagricoltura Rovigo in Piazza Duomo, 2 a Rovigo
tra
Confagricoltura Rovigo;
L’Associazione Polesana Coltivatori Diretti di Rovigo;
CIA Agricoltori Italiani provincia di Rovigo.
e
Confederdia Nord Est;
Fai-CISL di Padova-Rovigo;
Flai- CGIL di Rovigo;
Uila-UIL di Ferrara-Rovigo.
a seguito degli incontri, riflessioni e confronti intercorsi sulle Piattaforme di Rinnovo presentate, è stato raggiunto l’Accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della provincia di Rovigo, nei seguenti termini:
Art. 1 – Classificazione del Personale
Le parti, dopo una attenta analisi dei profili lavorativi rientranti nella declaratoria contrattuale si inseriscono all’interno della 3^ categoria le seguenti figure con specifica declaratoria:
- Sommelier operante in Aziende agricole con Enoturismo in possesso di idoneo titolo di studio o qualificazione professionale: supporta l’imprenditore agricolo nella descrizione dei vini e prodotti correlati;
- Naturalista in Aziende vallive e Aziende della pesca con Ittiturismo: svolge attività diretta con gli ospiti nella descrizione e scoperta delle attività e della fauna e flora delle valli, delle lagune, e del mare;
- Personale addetto alla gestione e organizzazione di attività di Psicologia, “Pet therapy” o “ippoterapia” con esperienza e idoneo titolo di studio o qualificazione professionale operante in Fattorie Sociali iscritte nell’apposito Albo regionale;
Si inserisce all’interno della 4^ categoria la seguente figura con specifica declaratoria:
- Personale addetto alla didattica con idoneo titolo di studio o qualificazione professionale operante in Fattorie didattiche iscritte nell’apposito Albo regionale: svolge attività educative e formative all’interno dei percorsi di apprendimento dedicate a bambini o ad adulti.
Si inserisce all’interno della 5^ categoria la seguente figura con specifica declaratoria:
- Operatore sociosanitario (O.S.S.), con idoneo titolo di studio o qualificazione professionale operante all’interno di una Fattoria Sociale iscritta nell’apposito Albo regionale.
Art. 2 – Indennità di Cassa
Ai sensi dell’art. 36 del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli Viene riconosciuto all’impiegato a cui è affidata la mansione di cassiere con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio un aumento di euro 10,00 (dieci//00) dell’indennità mensile.
Art. 3 – Tutela della salute – Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione
Qualora l’imprenditore designi un proprio dipendente quale Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione viene riconosciuta una specifica indennità mensile di euro 60,00 (sessanta/00).
L’indennità è corrisposta per 12 mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e nella sua misura mensile non è frazionabile.
Art. 4 – Indennità sostitutiva di mancata mensa
In caso di mancata mensa si promuove la previsione dei buoni pasto a parziale rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il pasto.
Art. 5 – Banca Ore
Ai sensi dell’art. 20 del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli, è istituita la “Banca Ore” per il recupero del lavoro straordinario mediante riposi compensativi per un numero massimo di 30 ore annue. Il lavoratore ha facoltà entro il mese di gennaio di ciascun anno di chiedere al datore di lavoro la possibilità di istituire la propria Banca Ore che una volta autorizzata potrà utilizzare per riposi compensativi compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda. Il recupero delle ore straordinarie mediante riposi compensativi dovrà avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo. Decorsa tale scadenza i riposi compensativi non utilizzati verranno retribuiti.
Le ore che alla data del 31/12 non fossero state usufruite, verranno monetizzate applicando, per le sole ore di lavoro accantonate in relazione alle prestazioni di lavoro straordinarie, la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Art. 6 – Conciliazione tempi di vita e lavoro
Ai sensi dell’art. 29 del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli, le parti promuovono l’adozione di nuove soluzioni orientate ai bisogni dei lavoratori ‘che possono contribuito al miglioramento della qualità della vita, agevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle familiari compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali.
Art. 7 – Fondo Sanitario Impiegati Agricoli
Le parti si impegnano a promuovere l’iscrizione degli impiegati agricoli al Fondo Sanitario impiegati Agricoli (FIA Sanitario) al fine di prevedere un sistema mutualistico integrativo dell’assistenza erogata dal Servizio Sanitario nazionale come indicato nella Legge 833 del 23/12/1978 e ad AGRIFONDO – Fondo Pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli che ha l’obiettivo di realizzare una pensione complementare al trattamento pensionistico pubblico obbligatorio, attraverso i versamenti contributivi.
Art. 8 – Delega stesura testo contrattuale provinciale
Le parti concordano la necessità di coordinare in un unico testo le disposizioni contrattuali prodotte nei periodici Verbali di Rinnovo dei CPL. Le parti si impegnano a redigere il testo Contrattuale Provinciale entro il 30 giugno 2027.
Art. 9 – Retribuzione, Stipendio Contrattuale Mensile
Viene concordato di aumentare la retribuzione mensile contrattuale vigente nella provincia di Rovigo alla data del 31/l2/2025, in conformità all’art. 31 del CCNL Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024, nella misura del 5,4 % con decorrenza dal l luglio 2026 del 3,4% e dal 1° gennaio 2027 del 2,0%.
Art. 10 – Sfera di applicazione – Decorrenza e durata.
Il presente accordo trova applicazione nei confronti di tutte le aziende esercenti le attività previste dall’art. 1 del CCNL del 18 giugno 2024.
Il presente accordo ha durata quadriennale, decorre dal 1/1/2026 e scadrà il 31 dicembre 2029, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste. Si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdettato a mezzo raccomandata a.r. o P.E.C. almeno 6 mesi prima della scadenza.
