Venezia – 21/07/2026

ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

DECORRENZA 1° GENNAIO 2026 31 DICEMBRE 2029

Il giorno 21 luglio 2026, presso la Sede di Confagricoltura Venezia, Via Claudio Monteverdi 15, 30174 VENEZIA-MESTRE (VE);

tra

  • CONFAGRICOLTURA VENEZIA;
  • FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VENEZIA;
  • CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI VENEZIA.

e

  • Confederazione Italiana Dirigenti Quadri e Impiegati dell’Agricoltura (CONFEDERDIA);
  • FAI – CISL di Venezia;
  • FLAI – CGIL di Venezia;
  • UILA ~ UIL di Venezia.

si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli dipendenti delle aziende agricole della Provincia di Venezia;

le materie trattate sono le seguenti:

  • Art. 3 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
  • Art. 4 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
  • Art. 5 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
  • Art. 7 RETRIBUZIONE
  • Art. 10 PREMIO DI CONTINUITA’ DI SERVIZIO
  • Art. 12 INDENNITA’ DI CASSA
  • Art. 13 INDENNITA’ PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – PREMIO ASSICURATIVO
  • Art. 17 BANCA ORE
  • Art. 19 FERIE
  • Art. 21 CONCILIAZIONE TEMPI VITA LAVORO

I testi dei nuovi articoli saranno disposti come di seguito:

ART. 3 – CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti, sia economiche che normative, derivanti da accordi individuali o plurimi, purché non in contrasto con norme imperative di diritto, in quanto inderogabili, e con le disposizioni del CCNL in vigore.

ART. 4 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Compatibilmente con le esigenze aziendali si prevede la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri o, in alternativa per i lavoratori padri con figli conviventi di età non superiore ai tredici anni, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.

ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le parti concordano nell’aggiornare tale articolo ai sensi dell’art. 17 del CCNL del 18.06.2024. Si riconferma che le competenze assegnate alla 6° categoria vengono ricomprese nell’inquadramento della 5° categoria, con tutte le conseguenze retributive e contributive.

ART. 7 – RETRIBUZIONE

Le retribuzioni aumentano complessivamente del 5,3%, da erogarsi in un’unica soluzione dalla retribuzione del mese di giugno 2026.

Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto esclusivamente con la mensilità di luglio un importo forfettario lordo pari a complessivi € 50,00.

In conformità alla sua natura eccezionale, l’importo “una tantum” e strutturato come elemento straordinario della retribuzione. Esso è escluso dal computo di qualsiasi istituto contrattuale e/o legale, diretto, indiretto o differito, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: mensilità supplementari (tredicesima e quattordicesima), festività, ferie, indennità di preavviso e Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

ART.10 – PREMIO DI CONTINUITA’ DI SERVIZIO

L’impiegato che alla data di sottoscrizione del presente accordo ha prestato 26 anni di servizio presso la medesima azienda ha diritto ad € 15,00 per 14 mensilità ogni biennio a decorrere dal mese di giugno 2026. Tale premio non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.

ART.12 – INDENNITA’ DI CASSA

L’indennità mensile di cassa passa da 80,00 euro a 90,00 euro dalla mensilità di giugno 2026.

ART. 13 INDENNITA’ PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – PREMIO ASSICURATIVO

L’indennità mensile all’impiegato che svolge il servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 passa da 80,00 euro a 100,00 euro dal giugno 2026.

PREMIO ASSICURATIVO

Il Datore di Lavoro assume a proprio totale carico l’onere per la stipula e il mantenimento di un’idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale e di Tutela Legale a favore del dipendente formalmente designato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per tutta la durata dell’incarico, in relazione alle mansioni e alle responsabilità derivanti dal D.Lgs. 81/2008.

La polizza di Tutela Legale, in particolare, dovrà prevedere la copertura delle spese legali, peritali, investigative e processuali sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale (in sede civile, penale e amministrativa), per procedimenti avviati nei confronti del dipendente per fatti connessi all’espletamento del proprio incarico di RSPP.

Qualora il procedimento si concluda con sentenza di condanna passata in giudicato che accerti il dolo o la colpa grave dell’RSPP, il dipendente sarà tenuto a rimborsare al Datore di Lavoro o alla Compagnia Assicurativa le somme da questi anticipate per la difesa legale.

ART. 17 – BANCA ORE

In merito ai riposi compensativi, al fine di garantire la massima trasparenza ed il monitoraggio costante da parte del lavoratore, dovrà essere data evidenza della Banca Ore all’interno del cedolino paga mensile.

Art 19 – FERIE

Qualora, per eccezionali e motivate esigenze di servizio, l’azienda debba procedere al differimento delle ferie già formalmente autorizzate o all’interruzione delle ferie in corso di fruizione con richiamo in servizio del lavoratore, quest’ultimo ha diritto al rimborso integrale delle spese effettivamente sostenute, documentate e non recuperabili.

Ai fini del presente articolo, sono considerate spese rimborsabili:

  • In caso di differimento: le penali di cancellazione di strutture ricettive, pacchetti viaggio, biglietti ferroviari, marittimi o aerei, nonché le quote associative o di agenzia non rimborsabili dagli operatori turistici o da polizze assicurative.
  • In caso di interruzione/richiamo: le spese di viaggio aggiuntive e impreviste sostenute dal lavoratore per il rientro anticipato presso la sede di lavoro (es. carburante, pedaggi, biglietti di trasporto dell’ultimo minuto) e la quota parte di soggiorno (hotel, locazioni, servizi) già pagata e non goduta, estesa anche ai familiari conviventi che viaggiano con il dipendente, ove il rientro del nucleo familiare sia reso necessario.

ART. 21 – CONCILIAZIONE TEMPI VITA LAVORO

A tal proposito possono essere adottate discipline migliorative rispetto a quanto attualmente previsto dalla legge riguardo alle misure di sostegno alla genitorialità, alla flessibilità dell’orario di lavoro, all’assistenza dei familiari disabili ai sensi della legge n.104/1992.

Letto, approvato e sottoscritto

 

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