VERBALE DI ACCORDO CONTRATTUALE SINDACALE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO TERRITORIALE DI LAVORO PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI DELLA SARDEGNA 2022-2025
(1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2025)
Il giorno 23 del mese di novembre 2023, in Sassari presso la Sala Consiliare della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari, posta in via Roma n° 74
tra
La CONFAGRICOLTURA SARDEGNA,
La FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI,
La CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI REGIONALE – CIA
e
La CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI DIRIGENTI QUADRI ED IMPIEGATI DELUAGRICOLTURA (CONFEDERDIA),
La FLAI-CGIL,
La FAI-CISL,
La UILA-UIL.
Le parti, visto il Contratto Territoriale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Sardegna del 22 ottobre 2019, e di quanto disposto e recepito dal rinnovo del CCNL dei Quadri e degli Impiegati Agricoli del 7 luglio 2021, della piattaforma per il rinnovo del CRL per i quadri e gli impiegati Agricoli della Regione Sardegna presentato dai Sindacati Confederdia, Flai-Cgil; Fai-Cisl e Uila-Uil, come sopra rappresentate ed assistite, dopo numerose riunioni ed incontri tecnici in cui sono state attentamente esaminate e discusse le problematiche delle aziende agricole, della situazione generale dell’agricoltura in Sardegna e delle sue maestranze, nonché di quanto sancito dalla nuova legislazione in materia di occupazione e previdenza e di quanto recepito dal rinnovo del CCNL Quadri e Impiegati Agricoli, si è raggiunto il presente accordo per il rinnovo del CONTRATTO TERRITORIALE PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI DELLA SARDEGNA scaduto il 31.12.2021.
Le parti, concordano le seguenti modifiche normative e aumenti economici della retribuzione regionale, nei termini e nelle modalità previste dal CCNL del 7 luglio 2021, art.2 “Contratto territoriale”, tendente al recupero dell’inflazione programmata di cui agli accordi nazionali in materia.
Art. 1 Decorrenza, durata del Contratto e procedure di rinnovo
Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato, a mezzo pec o raccomandata A.R., da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza.
Art. 2 Retribuzione
Aumento retributivo:
L’aumento contrattuale concordato da applicarsi con decorrenza dal 1° novembre 2023 è del 5,00% che aumenterà lo stipendio contrattuale mensile in vigore al 31 ottobre 2023.
Una Tantum:
Ai dipendenti in forza alla data di rinnovo del presente contratto, e il cui rapporto di lavoro sia iniziato anteriormente al 1° gennaio 2022, è riconosciuto un importo lordo di euro 350,00 (diconsi euro trecentocinquanta/00) a titolo di una tantum calcolato su base parametro 100, stipendio regionale Impiegati III categoria, riparametrato come segue:
Categoria Una Tantum importo lordo
Quadri 446,51
Impiegato 1^ categoria 427,97
Impiegato 2^ categoria 384,43
Impiegato 3^ categoria 350,00
Impiegato 4^ categoria 322,64
Impiegato 5^ categoria 312,25
Impiegato 6^ categoria 295,71
Gli importi di cui sopra dovranno essere corrisposti a titolo di una-tantum con la mensilità relativa a dicembre 2023 e non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del T.F.R.
L’importo Una-Tantum sarà riproporzionato per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa
Art. 3 Erogazione per obiettivi (Welfare aziendale)
Le parti danno atto, con riferimento a quanto già riportato all’art.2 del CCNL dei Quadri ed Impiegati Agricoli in vigore, che spetterà alle parti individuare una quota da destinare alle forme di Welfare aziendale, per le esigenze sanitarie/assistenziali, previdenziali e formative dei dipendenti e delle loro famiglie.
Nota a verbale
Al fine di favorire e incentivare quote da destinare al Welfare aziendale, le parti si impegnano nel prossimo rinnovo e solo nel caso in cui il CCNL di nuova emanazione introduca tali istituti, di uniformarsi a livello regionale, individuando formule di welfare aziendale condivise.
Art. 4 Riposo settimanale
Le parti danno atto concordemente a quanto previsto dall’art. 21 del vigente CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli.
Art. 5 Classificazione del personale
Così come previsto dall’Art. 17 del vigente CCNL per i Quadri e gli Impiegati agricoli e dall’Art. 69 – Contratti territoriali, tra le parti, si ravvisa la necessità, a livello territoriale, di individuare figure impiegatizie diverse da quelle previste dal su menzionato Art.17. Si concorda quindi di costituire un Comitato che possa caratterizzare tali nuove figure.
Art. 6 Lavoro straordinario, festivo, notturno
Così come previsto dall’art. 20 del vigente CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli, le parti si impegnano, già dal prossimo rinnovo territoriale, di individuare, per tutti coloro che svolgono la prestazione lavorativa in determinati periodi dell’anno in cui non consente l’osservanza dell’orario di lavoro nei termini e modi previsti dall’Art. 19 del CCNL, specifiche categorie impiegatizie a cui corrispondere una particolare indennità a titolo di corrispettivo per le causali di cui sopra.
Art. 7 Giorni festivi- Festività stagionali e infrasettimanali
Così come previsto dall’art. 22 lettera “b” del vigente CCNL peri Quadri e gli Impiegati Agricoli, le parti concordano che per le 4 giornate ex festive (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo), qualora non vengano liquidate, che le stesse siano trasformate in riposo compensativo usufruibile anche ad ore, sempre che le esigenze dell’azienda lo consentano.
Art. 8 Organismi paritetici – Centro di formazione agricola
In riferimento all’art. 27 del CCNL del 7 luglio 2021, le parti concordano unitariamente che sia individuato nel Fondo Interprofessionale per la formazione continua in agricoltura denominato “FOR. AGRI”, di cui all’art. 118 della legge 23/10/2000 n. 388, l’organismo di riferimento per l’attuazione e lo sviluppo della formazione continua per i Quadri e gli Impiegati Agricoli.
Art. 9 Condizioni di miglior favore
Le parti prendono atto che i contratti territoriali non possono derogare alle norme del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli, fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o plurimi o da consuetudini locali o da contratti o accordi stipulati tra le parti contraenti.
Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell’applicazione del contratto, sia nelle parti economiche sia normative.
Art. 10 Esclusività di stampa – Archivi contratti
Il presente Contratto Territoriale conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. ln caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963/88, le parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), archivio contratti, Via David Lubin, 2, Roma, copia del presente Contratto. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1996, n.402, il presente Contratto, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e agli Enti previdenziali e assistenziali.
ln forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente Contratto o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti
Impegno a verbale
Attività bilaterale per i quadri e gli impiegati agricoli
Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a dare piena attuazione dell’Art.7 del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 7 luglio 2021, una volta che ne saranno definite le modalità di funzionamento, per la corretta attivazione del sistema di bilateralità in favore dei quadri e degli impiegati agricoli della Regione Sardegna.