ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO TERRITORIALE DI LAVORO PER I QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DELLA REGIONE SARDEGNA
(1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2021)
Il giorno 22 del mese di ottobre 2019, in Sassari presso la sede della Confagricoltura di Sassari-Olbia/Tempio, posta in via Cavour n° 55
tra
La CONFAGRICOLTURA SARDEGNA
La FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI
La CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI REGIONALE
CIA
e
La Confederazione Nazionale dei Dipendenti Impiegati dell’Agricoltura (CONFEDERDIA),
La FLAI-CGIL
La FAI-CISL
La UILA-UIL
Le parti, visto il Contratto Territoriale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Sardegna del 7 agosto 2014, e di quanto disposto e recepito dal rinnovo del CCNL dei Quadri e degli Impiegati Agricoli del 23 febbraio 2017, della piattaforma per il rinnovo del CRL per i quadri e gli impiegati Agricoli della Regione Sardegna presentato dai Sindacati Confederdia, Flai-Cgil; Fai-Cisl e Uila-Uil, come sopra rappresentate ed assistite, dopo numerose riunioni ed incontri tecnici in cui sono state attentamente esaminate e discusse le problematiche delle aziende agricole, della situazione generale dell’agricoltura in Sardegna e delle sue maestranze, nonché di quanto sancito dalla nuova legislazione in materia di occupazione e previdenza e di quanto recepito dal rinnovo del CCNL Quadri e Impiegati Agricoli, si è raggiunto il presente accordo per il rinnovo del CONTRATTO TERRITORIALE PER I QUADRIL E GLI IMPIEGATI AGRICOLI DELLA SARDEGNA scaduto il 31.12.2017.
Le parti, concordano le seguenti modifiche normative e aumenti economici della retribuzione regionale, nei termini e nelle modalità previste dal CCNL del 23 febbraio 2017, art.2 “Contratto territoriale”, tendente al recupero dell’inflazione programmata di cui agli accordi nazionali in materia.
Art. 1
Decorrenza, durata del Contratto e procedure di rinnovo
Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale, decorre dal 1 gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2021 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato, a mezzo raccomandata AR., da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza.
Art. 2
Retribuzione
Aumento retributivo:
L’aumento contrattuale concordato da applicarsi con decorrenza dal 1° gennaio 2019 è del 2,6% che aumenterà la retribuzione base mensile in vigore al 31 dicembre 2018
Art. 3
Osservatorio Regionale – Tavolo tecnico operative
Le parti danno atto, fermo restando quanto già riportato all’art.5 del CCNL, che è utile costituire un tavolo tecnico operativo in cui potranno riunirsi unitariamente le OOPPAA e le OOSS per discutere su temi di comune interesse relativi al mercato del lavoro, alle necessita formative e ai vari comparti agro-zootecnico e alimentare della Sardegna. E’ opportuno conoscere le posizioni delle singole parti per condividere un documento politico comune da sottoporre all’attenzione del governo regionale, riguardante le maggiori criticità oggi presenti in ambito regionale quali ad
esempio epizoozie come la Blue Tongue e la Peste Suina Africana, ma anche problematiche relative ai Consorzi di Bonifica, Aipa, Aras, Agenzie Regionali, calamita naturali, etc. e per ultimo la valutazione del PSR.
Art. 4
Sicurezza sul lavoro
Le parti danno atto, all’unisono, di investire sempre di più nella sicurezza sul lavoro in concerto con quelle che sono le vigenti norme in materia, migliorando a tutti i livelli, in cultura affinché ci sia sempre di più la consapevolezza e la responsabilità nell’osservanza delle norme. Per quanto concerne la rappresentanza si fa riferimento all’Allegato “D” del CCNL.
Art. 5
Permessi straordinari e tutela della maternità
Cosi come previsto dalla legge, spettano 5 giorni di permesso retribuito al padre a cui nasce un figlio o nel caso in cui ci sia un’adozione o un affido. Parimenti è prevista l’indennità di maternità dovuta dall’Inps fino al 100% della retribuzione alla quale la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale prestazione lavorativa, cosi come già previsto dall’art. 36 lettera C del CCNL.
Art. 6
Part-Time
Cosi come previsto dall’art, 11, ultimo comma, del CCNL, si introduce la possibilità e la facoltà, compatibilmente con le esigenze aziendali, di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, al fine di conciliare i tempi di lavoro con quelle che sono le necessita per accudire il proprio figlio convivente sino al compimento dei tredici anni di età, con la facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.
Art. 7
Assicurazioni
Così come previsto dall’art. 17, lettera “d”, del CCNL, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i propri dipendenti dell’area quadri, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, cagionati a seguito dello svolgimento delle proprie mansioni.
Art. 8
Indennità di cassa
Agli impiegati cui é affidata la mansione di cassiere con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta, per tale rischio contabile-amministrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2019, una indennità mensile nella misura di € 50,00.
Art. 9
Condizioni di miglior favore
Restano confermati i trattamenti di miglior favore eventualmente esistenti