ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI PARMA
Oggi, 1° luglio 2026 presso la sede di Confagricoltura Parma in Via Magani 6:
tra
– CONFAGRICOLTURA PARIVIA;
– FEDERAZIONE PROV.LE COLDIRETTI;
– CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI PARMA;
– CONFEDERAZIONE PROV.LE DIRIGENTI E IMPIEGATI di aziende agricole e forestali;
– FLAI-CGIL provinciale;
– FAI-CISL di Parma e Piacenza;
– UILA-UIL di Parma e Piacenza.
Si conviene, con il presente verbale di accordo di rinnovare il C.P.L. per gli IMPIEGATI AGRICOLI e QUADRI da Valersi per la Provincia di Panna nei rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende di cui all’art. 1 del presente CPL e gli impiegati da esse dipendenti.
Art. 1 – Oggetto e sfera di applicazione del Contratto
Il Presente contratto regola i rapporti di lavoro tra le imprese agricole, singole, in forma cooperativa o, comunque, associata, e gli impiegati da esse dipendenti. La disciplina del presente contratto si applica quindi in tutte le imprese agricole, a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, aventi ad oggetto l’esercizio di attività agricole, forestali, orto-florovivaistiche, di allevamenti di qualsiasi specie, nonché di attività affini e connesse con l’agricoltura, dirette alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonché le imprese sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato.
A titolo indicativo, le imprese – singole od associate – in cui si applica il presente contratto di lavoro sono:
– le aziende ad ordinamento misto, nonché;
– le aziende ortofrutticole;
– le aziende florovivaistiche;
– le aziende oleicole;
– le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura;
– le aziende vitivinicole;
– le aziende fungicole;
– le aziende casearie;
– le aziende tabacchicole;
– le aziende di servizi in agricoltura;
– le aziende faunistico-venatorie;
– le aziende agrituristiche.
– le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti.
Art. 2 – Decorrenza e durata del Contratto
Il presente contratto ha durata quadriennale, decorre dal 01.01.2026 e scadrà il 31.12.2029 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato, a mezzo raccomandata A.R., da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza.
Il presente CPL conserverà la sua efficacia sino all’entrata in vigore del nuovo.
Art. 7 – Rapporti di lavoro a tempo parziale
Le parti concordano altresì, compatibilmente con le esigenze aziendali, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 30/12/2025 n° 199 art 1 commi 214-217 e dell’art. 11 CCNL 2024, di favorire le lavoratrici madri o in alternativa i lavoratori padri con figli conviventi di età non superiore ai tredici anni la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale con la facoltà di ripristinare, al termine del periodo, il rapporto a tempo pieno.
6° Categoria – Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati che svolgono mansioni comuni proprie della loro qualifica.
Profili:
Fattorini – Commessi
Art. _ – Banca Ore
In riferimento all’art. 20 del CCNL applicato e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 di cui sopra, è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2027 la “Banca Ore”.
Per i dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro straordinario e consentito optare per il solo percepimento delle maggiorazioni previste, maturando il diritto a riposi compensativi corrispondenti alle prestazioni effettuate, da utilizzare anche in modo cumulativo e da collocare temporalmente, a scelta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell’Azienza.
Le ore accantonate nella Banca Ore dovranno essere fruite entro il 31 dicembre di ciascun anno. Le ore eventualmente non fruite entro tale data saranno monetizzate sulla base della retribuzione ordinaria in vigore al momento della liquidazione.
Art. _ – Servizio sostitutivo di mensa / Indennità sostitutiva di mensa
Nel caso in cui, a livello aziendale, tra il Datore di Lavoro e il Dipendente sia convenuto il riconoscimento dell’indennità sostitutiva di mensa mediante erogazione di buoni pasto / ticket restaurant e nel caso in cui l’orario giornaliero, svolto dal dipendente, sia superiore alle sei ore di effettivo servizio, si conviene quanto segue:
- Il beneficio sarà riconosciuto esclusivamente per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni aziendali applicabili.
- I buoni pasto / ticket restaurant avranno il valore nominale determinato dall’Azienda e potranno essere erogati in formato cartaceo o elettronico.
- L’erogazione dell’indennità sostitutiva di mensa non costituisce elemento della retribuzione a nessun effetto contrattuale o di legge e non incide sul calcolo di istituti retributivi diretti o indiretti, salvo quanto diversar-mente previsto dalla normativa vigente.
- Il beneficio non spetta durante assenze dal lavoro a qualsiasi titolo, incluse ferie, malattia, permessi, congedi, aspettative, sospensioni dell’attività lavorativa o altre ipotesi di mancata prestazione lavorativa.
- I buoni pasto / ticket restaurant sono personali, non cedibili, non convertibili in denaro e utilizzabili secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente e dal soggetto emittente.
Restano ferme eventuali modifiche normative, fiscali o organizzative che dovessero intervenire nel corso del rapporto di lavoro, con facoltà dell’Azienda di adeguare le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa nel rispetto delle disposizioni applicabili.
Art. _ – Esclusività di stampa:
Il presente Contratto Territoriale conforme all’originale è stato edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CPL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime
Art. _ – Conciliazione tempi di vita e lavoro – lavoro agile
Le Parti, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali, considerato l’art. 19 del vigente CCNL, il Protocollo Nazionale sul lavoro Agile del 7/12/2021, convengono di approfondire le possibili discipline migliorative rispetto a quanto attualmente previsto dalla legge, riguardo alle misure di sostegno alla genitorialità, alla flessibilità dell’orario di lavoro, all’assistenza dei familiari disabili ai sensi della legge n ° 104/1992. Premesso quanto sopra le parti, visto l’art. 29 del CCNL, considerato il Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile del 7/ 12/2021, convengono di adottare il Protocollo provinciale di cui all’Allegato A.
Art. _ – TRATTAMENTO ECONOMICO
Si concorda che gli stipendi contrattuali in vigore al 31 dicembre 2025 per gli impiegati e quadri della provincia di Parma saranno aumentati per tutte le categorie del 5,5%. Tale incremento è corrisposto in un’unica soluzione con decorrenza dal 1° LUGLIO 2026.
AUMENTI DAL 1° LUGLIO 2026
QUADRI EURO 139,00
1 CATEGORIA EURO 134,00
2 CATEGORIA EURO 118,00
3 CATEGORIA EURO 108,00
4 CATEGORIA EURO 98,00
5 CATEGORIA EURO 93,00
6 CATEGORIA EURO 88,00
Allegato A -PROTOCOLLO PROVINCIALE SUL LAVORO AGILE
Premessa
Le Parti,
– visto il Protocollo Nazionale sul Lavoro in modalità Agile del 7 dicembre 2021;
– considerato che l’adozione del lavoro agile costituisce uno strumento idoneo ad agevolare la conciliazione tra responsabilità lavorative ed esigenze personali e familiari;
– considerato altresì che il ricorso al lavoro agile deve risultare compatibile con le esigenze organizzative, produttive e tecnico-operative aziendali;
– rilevata l’opportunità di disciplinare modalità, criteri e linee guida per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva applicabile;
convengono le seguenti linee guida:
Art. 1 – Oggetto e finalità
Il presente Protocollo disciplina le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (smart working), ai sensi della normativa vigente e del CCNL applicato, al fine di favorire flessibilità organizzativa, conciliazione dei tempi di vita e lavoro ed efficienza operativa aziendale.
Il lavoro agile costituisce una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e non modifica il rapporto di lavoro subordinato in essere.
Art. 2 – Accesso al lavoro agile
L’accesso al lavoro agile potrà essere autorizzato dal Datore di Lavoro compatibilmente con le esigenze organizzative, produttive e tecnico-operative aziendali.
Lo svolgimento dell’attività in modalità agile:
– ha carattere volontario;
– potrà essere continuativo o alternato alla prestazione in presenza;
– dovrà essere preventivamente concordato tra le Parti.
L’Azienza si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare l’autorizzazione al lavoro agile per comprovate esigenze aziendali, organizzative, disciplinari o normative.
Art. 3 – Luogo di svolgimento della prestazione
La prestazione lavorativa potrà essere svolta al di fuori dei locali aziendali, preferibilmente domicilio o residenza del lavoratore purché i luoghi siano:
- idonei a garantire riservatezza e sicurezza dei dati aziendali;
- conformi ai requisiti minimi di sicurezza e salute;
- dotati di adeguata connessione internet e condizioni operative compatibili con l’attività lavorativa.
Resta esclusa la possibilità di svolgere l’attività in luoghi pubblici o non idonei alla tutela delle informazioni aziendali.
Art. 4 – Orario di lavoro e reperibilità-disconnessione
Il Dipendente, pur operando con autonomia organizzativa, dovrà rispettare:
- l’orario di lavoro contrattualmente previsto;
- i limiti massimi di durata giornaliera e settimanale della prestazione;
- le fasce di reperibilità individuate dall’Azienza.
Restano fermi:
- il diritto ai riposi giornalieri e settimanali;
- il diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici al di fuori dell’orario di lavoro, salvo esigenze straordinarie e autorizzate.
È escluso di norma, il ricorso al lavoro supplementare, straordinario, salvo espressa autorizzazione del datore di lavoro.
Art. 5 – Strumenti di lavoro
L’Azienza dovrà fornire al Dipendente strumenti informatici e tecnologici necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il Dipendente si impegna a:
- custodire con diligenza le dotazioni aziendali;
- utilizzarle esclusivamente per finalità lavorative;
- non alterare i sistemi di sicurezza installati;
- rispettare le policy aziendali in materia informatica e privacy.
In caso di guasto, malfunzionamento o perdita degli strumenti assegnati, il Dipendente dovrà darne immediata comunicazione all’Azienza.
Art. 6 – Riservatezza e protezione dei dati
Il Dipendente è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza relativamente a dati, informazioni, documenti e procedure aziendali di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa.
È fatto obbligo di:
- adottare ogni misura utile a evitare accessi non autorizzati;
- utilizzare esclusivamente strumenti e canali aziendali autorizzati;
- attenersi alle disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati personali e cybersecurity.
Art. 7 – Salute e sicurezza
Il Dipendente dichiara di impegnarsi a svolgere l’attività lavorativa in ambienti idonei sotto il profilo della salute e sicurezza.
L’Azienda fornirà apposita informativa sui rischi generali e specifici connessi allo svolgimento della prestazione in modalità agile.
Il Dipendente è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal Datore di Lavoro.
Art. 8 – Controlli e potere direttivo
Restano fermi i poteri direttivi, organizzativi e di controllo del Datore di Lavoro nei limiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto dei Lavoratori.
Le attività di controllo sugli strumenti aziendali potranno essere effettuate esclusivamente per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto della normativa privacy applicabile, e dello Statuto dei Lavoratori.
Art. 9 – Trattamento economico e normativo
Lo svolgimento dell’attività in modalità agile non comporta variazioni del trattamento economico e normativo applicato al Dipendente, salvo quanto diversamente previsto dalla legge, dal CCNL o da specifici accordi aziendali.
Art. 10 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Protocollo trovano applicazione:
- la normativa vigente in materia di lavoro agile;
- il CCNL applicato;
- le policy e i regolamenti aziendali interni.
Le parti si riservono la facoltà di modificare o integrare il presente Protocollo in conseguenza di variazioni normative, organizzative o tecnico-operative.
Art. 11- Disciplina attuativa
Le Parti convengono di predisporre, quali strumenti operativi a supporto dell’attuazione del presente Protocollo Provinciale sul Lavoro Agile, apposita documentazione da allegare agli accordi individuali aziendali quali:
- Lavoro Agile policy aziendale
- Dichiarazione di manleva
- Autocertificazione
- Informativa privacy
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti, con riferimento all’art. 70 del CCNL 18/06/2024 comma 1, nonché alla relativa dichiarazione a verbale del medesimo articolo, auspicano e si impegnano, con il coinvolgimento delle rispettive Organizzazioni provinciali e nazionali, affinché la contrattazione Provinciale possa evolvere verso un livello di contrattazione Regionale, in grado di tenere adeguatamente conto delle specificità delle realtà aziendali e degli assetti organizzativi del settore.
