ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI CREMONA
II giorno 07 dicembre 2018 presso la sede della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi
tra
– Libera Associazione Agricoltori Cremonesi
– Confederazione Italiana Agricoltori Est Lombardia
e
CONFEDERDIA
FAI-CISL Asse del PO
FLAI-CGIL (CR)
UILA Territoriale Brescia-Cremona
Si é stipulato il presente accordo, per rinnovare il C.P.L. del 07/08/2014 per i quadri e gli
impiegati agricoli della provincia di Cremona.
Le modifiche apportate al C.P.L. del 07/08/2014 sono le seguenti:
1) Disciplina dei Quadri:
Secondo quanto previsto dall’art. 17 del CCNL del 23/02/2017 viene recepito il nuovo livello retributivo del quadro.
2) Retribuzione
Verrà corrisposto l’aumento del 3,00% della vigente retribuzione contrattuale mensile al 31/12/2018 con decorrenza dal 01/01/2019.
Si stabilisce inoltre che ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogata una somma “una tantum” di euro 150,00 {centocinquanta/00) a copertura dell’anno 2018, con la mensilità di “Dicembre 2018”.
3) Formazione continua
Riconoscendo la formazione come uno strumento strategico per la competitività delle aziende e di professionalità per i lavoratori, si concorda che il costituente Ebat Agricolo sarà il riferimento per l’attuazione dei corsi formativi del settore.
4) Indennità di cassa
A decorrere dal periodo di paga “Gennaio 2019” agli impiegati cui é affidata la mansione di
Cassiere é riconosciuta una indennità mensile (per 12 mensilità) nella misura di euro 50,00.
5) Salute e Sicurezza
II datore di lavoro stipulerà una polizza assicurativa in favore dei propri dipendenti che sono esposti al rischio di responsabilità penale e civile verso terzi che svolgono l’incarico di R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/2018.
6) Decorrenza e durata
II presente C.P.L., fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale e decorre dal 1° gennaio 2018 con scadenza al 31 dicembre 2021, mantenendo la sua efficacia economica fino al rinnovo successivo.
7) Esclusività di stampa
Si concorda che il presente C.P.L. sia edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge, vietando la riproduzione parziale o totale senza la preventiva autorizzazione e che in caso di controversia, facciano fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
Letto, confermato e sottoscritto.