Campania – 25/07/2026

CONTRATTO TERRITORIALE PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI DELLA CAMPANIA – VERBALE DI ACCORDO

In data 25 luglio 2026, presso la sede di Confagricoltura Campania in Napoli, Centro Direzionale, Isola E7, si sono riunite le seguenti Organizzazioni:

Da una parte, le Organizzazioni datoriali:

  • Confagricoltura Campania
  • Coldiretti Campania
  • Cia Campania

Dall’altra parte, le Organizzazioni sindacali:

  • Confederdia
  • Flai – Cgil Campania
  • Fai – Cisl Campania
  • Uila – Uil Campania
  •  

Premesso che il Contratto Territoriale Regionale di Lavoro (CTRL) per i Quadri e Impiegati Agricoli della Campania, sottoscritto il 5 luglio 2022 e scaduto il 31 dicembre 2025;

Rilevato che le Parti intendono rinnovare il Contratto Territoriale Regionale di Lavoro (CTRL) per i Quadri e Impiegati Agricoli della Campania;

Le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Decorrenza, durata e procedure di rinnovo

Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2026 e scadrà il 31 dicembre 2029, salvo le norme per le quali è stata prevista apposita data.

Il presente Contratto s’intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato a mezzo comunicazione trasmessa via PEC 0 raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza.

La parte che avrà disdettato dovrà comunicare all’altra le proposte per il rinnovo a mezzo PEC o raccomandata A.R. almeno tre mesi prima.

Le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi successivi all’invio delle proposte di rinnovo.

Art. 2 – Attività bilaterale per i quadri e gli impiegati agricoli

In riferimento all’art. 7 del Verbale di accordo del 18 giugno 2024, è costituito un Comitato permanente regionale con il compito di coordinare, promuovere e gestire le attività bilaterali a favore dei quadri e degli impiegati agricoli.

Il Comitato opererà nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato Verbale di accordo e delle eventuali e ulteriori intese tra le Parti, al fine di assicurare un’efficace programmazione e attuazione delle iniziative di interesse per la categoria.

Art. 3 – Retribuzione

ln applicazione di quanto previsto dall’art. 31 del CCNL, le Parti convengono di riconoscere, per il biennio 2026-2027, un incremento dei minimi retributivi pari al 5,5%, con decorrenza dal 1° luglio 2026.

Considerata la persistente instabilità e complessità del contesto economico internazionale ed europeo, qualora nel corso di vigenza del presente accordo si registrino significativi incrementi del tasso di inflazione tali da incidere sul potere d’acquisto delle retribuzioni, le Parti si impegnano a incontrarsi tempestivamente per valutare l’adozione di idonee misure volte a garantire un’efficace tutela del potere d’acquisto dei lavoratori.

Art. 4 – Lavoro straordinario, festivo e notturno

Fermo restando che il ricorso all’istituto della banca delle ore costituisce una facoltà del dipendente e che la fruizione dei riposi compensativi deve avvenire nel rispetto delle esigenze organizzative, produttive e di mercato dell’azienda, le Parti ne disciplinano l’applicazione ai sensi dell’art. 20 del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli.

In particolare, le Parti confermano:

  • la quota massima di lavoro straordinario trasformabile in riposi compensativi, confermando quanto previsto dal Contratto Integrativo Regionale di Lavoro relativo al quadriennio 2022-2025;
  • l’obbligo di fruire dei riposi compensativi entro dodici mesi dalla loro maturazione; decorso tale termine, le ore residue dovranno essere liquidate con la retribuzione del primo periodo di paga utile, secondo quanto previsto dal Contratto Integrativo Regionale di Lavoro relativo al quadriennio 2022-2025;
  • le modalità di rilevazione e di esposizione in busta paga delle prestazioni di lavoro straordinario, nonché della scelta del lavoratore di destinare le relative ore alla banca delle ore, al fine di garantire trasparenza e corretta gestione dell’istituto.

Art. 5 – Attività agrituristiche

Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, tenuto conto delle peculiari esigenze organizzative del lavoro, si conferma che per le prestazioni di lavoro festivo, festivo notturno, notturno ed eventuale lavoro straordinario svolte presso aziende agrituristiche destinate all’ospitalità rurale, è riconosciuta esclusivamente una maggiorazione pari al 25%.

Il dipendente che, in relazione alla specifica mansione svolta, sia tenuto a prestare la propria attività lavorativa esclusivamente o in misura prevalente durante il periodo notturno ha diritto a una maggiorazione pari al 20% della retribuzione ordinaria.

Art. 6 – Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Al fine di promuovere misure di Welfare contrattuale orientate ai bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie, favorendo il miglioramento della qualità della vita e la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura, le Parti convengono di adottare, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive delle imprese, discipline di miglior favore rispetto alla normativa vigente in materia di sostegno alla genitorialità, flessibilità dell’orario di lavoro e assistenza ai familiari con disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine, ai lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni sono riconosciuti, per ciascun anno solare, venti ore di permessi retribuiti.

I predetti permessi sono fruibili, anche ad ore, nei periodi compresi tra il 1° giugno e il 30 settembre e tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, coincidenti con i periodi di sospensione delle attività scolastiche, al fine di consentire la partecipazione dei figli ad attività educative, ludico- culturali, sportive e ricreative.

La fruizione dei permessi è subordinata alla preventiva richiesta del lavoratore e alla presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione del figlio a un centro estivo, educativo, sportivo o ricreativo autorizzato, nonché l’avvenuto pagamento della relativa quota di partecipazione.

Art. 7 – Fondo sanitario impiegati agricoli

Le Parti riconoscono che le prestazioni erogate dal Fondo Sanitario Impiegati Agricoli (FIA Sanitario) costituiscono un diritto contrattuale di tutti i quadri e gli impiegati agricoli, i quali maturano il diritto all’iscrizione al Fondo alle condizioni e con le modalità previste dal CCNL.

Al fine di promuovere la tutela della salute e il benessere dei lavoratori, le Parti si impegnano a favorire la più ampia diffusione delle prestazioni garantite dal Fondo, assicurando un’adeguata informazione ai lavoratori sulle modalità di iscrizione, sulle prestazioni erogabili e sulle procedure per accedervi.

Art. 8 – Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

In ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, le Parti sollecitano le aziende a garantire il pieno adeguamento dell’organizzazione aziendale della sicurezza, nonché il puntuale rispetto degli obblighi informativi, formativi e di addestramento previsti dalla normativa vigente.

Il datore di lavoro si impegna, inoltre, a stipulare e mantenere attiva, a propria cura e integrale carico, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), finalizzata a garantire la copertura dei danni eventualmente cagionati a terzi dal lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni e nell’ambito dell’attività lavorativa.

Art. 9 – Formazione continua e Fondo interprofessionale

In riferimento all’art. 27 del CCNL del l8 giugno 2024, le Parti individuano nel Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura denominato “FOR.AGRI.”, istituito ai sensi dell’art. 118 della legge 23 ottobre 2000, n. 388, l’organismo di riferimento per la promozione, l’attuazione e lo sviluppo delle iniziative di formazione continua rivolte ai quadri e agli impiegati agricoli.

Le Parti, riconoscendo alla formazione continua un ruolo strategico per la crescita professionale dei lavoratori dipendenti, nonché per l’innovazione e la competitività delle imprese agricole, si impegnano a realizzare incontri periodici finalizzati all’analisi dei fabbisogni formativi aziendali e all’individuazione di percorsi formativi coerenti con le esigenze del settore.

Art. 10 – Condizioni di miglior favore

Le condizioni di miglior favore eventualmente in essere derivanti da accordi individuali o plurimi, da consuetudini locali ovvero da contratti o accordi sottoscritti tra le Parti contraenti, restano salve a tutti gli effetti.

Le Parti si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a promuovere e garantire la corretta applicazione del Contratto, sia con riferimento agli aspetti economici sia con riferimento agli aspetti normativi, intervenendo ove necessario al fine di assicurarne il pieno rispetto.

Art. 11 – Deposito e archiviazione del Contratto

Il presente Contratto Integrativo Regionale di Lavoro, conforme all’originale sottoscritto dalle Parti stipulanti, è stato dalle stesse predisposto e divulgato. Le Parti ne detengono congiuntamente l’esclusività a tutti gli effetti di legge. È vietata la riproduzione, anche parziale del presente Contratto senza preventiva autorizzazione delle Parti firmatarie. In caso di controversia interpretativa, faranno fede i testi originali sottoscritti e conservati presso le Organizzazioni firmatarie.

In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive in materia di organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. II della legge n. 936/1986, le Parti contraenti si impegnano a trasmettere al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) – Archivio della Contrattazione Collettiva – copia del presente Contratto.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, il presente Contratto sarà trasmesso, a cura di una delle Parti stipulanti e nei termini previsti dalla normativa vigente, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e agli Enti previdenziali e assistenziali competenti.

Qualsiasi modifica relativa alla composizione delle Parti sottoscrittrici del presente Contratto Territoriale, nonché qualsiasi estensione o adesione concordata con soggetti diversi dalle Parti stipulanti o già aderenti, potrà avvenire esclusivamente previo espresso consenso congiunto delle Parti medesime.

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