CONTRATTO TERRITORIALE PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI DELLA CAMPANIA 2022-2025
Oggi 05/07/2022 presso la sede della Confagricoltura Campania in Corso Lucci 137 in Napoli si sono concluse le trattative per il rinnovo del CTRL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Campania con le seguenti modifiche:
Decorrenza, durata del Contratto territoriale e procedure di rinnovo
Il presente contratto avrà decorrenza dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, salvo le norme per le quali è stata prevista apposita data.
Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, se non disdettato da una delle parti contraenti, almeno 6 mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata A.R. o comunicazione telematica di Posta Elettronica Certificata PEC. In caso di mancata disdetta si intende prorogato per un anno e così di anno in anno.
La parte che avrà disdettato il contratto dovrà comunicare all’altra parte le proposte per il rinnovo almeno 3 mesi prima la scadenza a mezzo raccomandata A.R. o comunicazione telematica di Posta Elettronica Certificata PEC.
Le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi antecedenti la scadenza del contratto.
Durante tale periodo le parti contraenti né assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Il presente contratto, ancorché disdettato, conserva la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.
Erogazione per obiettivi
Le parti in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del CCNL in vigore e a fronte dell’accordo siglato unitariamente, confermano l’istituzione del premio erogato in base al raggiungimento di particolari obiettivi legati a performance aziendali.
Sulla scorta di programmi concordati tra le parti, saranno valutati in ogni singola azienda gli obiettivi da raggiungere.
I punti di valutazione a cui potranno riferirsi, senza precludere, ovviamente, propri e differenti obiettivi sono:
- Migliore produzione qualitativa
- Capacità di adeguamento a differenti produzioni
- Andamento complessivo della produzione
- Commesse di lavoro
- Adeguamento delle strutture amministrative alle funzionalità dell’azienda
Il calcolo del premio è effettuato sul valore dello stipendio contrattuale e l’erogazione avverrà con la 14ma dell’anno successivo a quello di riferimento.
A richiesta dei dipendenti le somme spettanti potranno essere corrisposte in tutto o in parte al welfare aziendale secondo le norme di legge.
Le parti si impegnano ad una verifica annuale sull’andamento degli obiettivi.
Premio annuo
Fino al raggiungimento dell’80% del risultato:
Quadro 3%
1°Categoria 3%
2°Categoria 3%
3°Categoria 3%
4°Categoria 3%
5°Categoria 3%
6°Categoria 3%
Fino al raggiungimento dell’100% del risultato:
Quadro 4%
1° Categoria 4%
2°Categoria 4%
3°Categoria 4%
4°Categoria 4%
5°Categoria 4%
6°Categoria 4%
Rapporti di lavoro a tempo parziale
Con riferimento all’art.11 del CCNL, ai dipendenti assunti con contratto a tempo parziale presso più aziende, in considerazione del disagio derivante dalle maggiori difficoltà organizzative, si conferma una specifica indennità oraria pari al 15%.
Tale indennità si applica dal secondo rapporto di lavoro e verrà corrisposta per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parziale effettivamente prestate.
Si conferma quanto previsto all’art. 11 del verbale di rinnovo del CCNL del 23 febbraio 2017, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri con figli conviventi di età non superiore ai tredici anni, su loro specifica richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, affinché possano richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con facoltà di ripristinare, al termine del periodo richiesto per l’assistenza ai figli, il rapporto a tempo pieno.
Disciplina dei Quadri
Si conferma quanto normato all’Art. 17 – Disciplina dei Quadri del CCNL quadri ed impiegati agricoli del 23 febbraio 2017 e la relativa nota a verbale.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c.2 del d.lgs. n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.
Lavoro straordinario, festivo, notturno
Banca delle ore
Tenendo ben presente che il ricorso all’istituto della Banca delle Ore è una scelta del dipendente ma l’utilizzo dei riposi compensativi avviene compatibilmente alle esigenze organizzative dell’azienda e del mercato, come stabilito all’art. 19 del CCNL quadri ed impiegati agricoli si conferma:
- in 60 ore annue la quota massima di trasformazione dello straordinario in riposo
compensativo.
- in 12 mesi il tempo entro il quale i riposi compensativi dovranno essere utilizzati dal momento della maturazione, superato il quale dovranno essere remunerati in busta paga.
Attività Agrituristiche
Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, si conferma che per il lavoro festivo e il festivo notturno, il notturno ed eventuale straordinario svolto in aziende agrituristiche per l’ospitalità rurale, si farà luogo solo ad una maggiorazione del 20%.
Il dipendente che per la specifica mansione è tenuto a prestare il proprio lavoro esclusivamente o in rilevante parte di notte avrà diritto ad una maggiorazione pari al 18% della retribuzione ordinaria.
Retribuzione
Con decorrenza dall’01.01.2022, per il biennio 2022/2023, sono previsti i seguenti aumenti retributivi da applicarsi, allo stipendio contrattuale mensile, nella misura percentuale del 5% così distinto: dall’ 01/07/2022 il 3%, dal 01/01/2023 l’1 % e dal 01/06/2023 l’1% nei valori di seguito specificati:
dall’01/07/2022 dall’01/01/2023 dall’01/06/2023
Quadro 65,18 € 21.73 € 21.73 €
1° Categoria 62,44 € 20.81 € 20.81 €
2°Categoria 56,09 € 18,70 € 18,70 €
3°Categoria 50.59 € 16.86 € 16.86 €
4°Categoria 45,89 € 15.30 € 15.30 €
5°Categoria 43,44 € 14.48 € 14.48 €
6°Categoria 41,12 € 13.70 € 13.70 €
Indennità – Mezzo di trasporto
La suddetta indennità va riconosciuta a tutti gli impiegati nel seguente caso:
- Normale disimpegno delle funzioni affidategli nel caso di mancata fornitura del mezzo di trasporto.
Si fa riferimento all’art. 33 del CCNL e si concorda sull’utilizzo delle tariffe dell’Automobile Club Italiano (ACI) per il costo chilometrico di esercizio riferito al mezzo di trasporto medesimo. Tale compenso dovrà essere aggiornato in presenza di variazioni delle anzidette tariffe ACI.
Permessi Straordinari
In riferimento alla nascita, all’adozione internazionale e all’affidamento pre-adottivo di un minore (provvedimento a scopo pre-adottivo) si conferma quanto stabilito all’articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).
Conciliazione Tempi di Vita e Lavoro
Al fine di adottare nuove soluzioni che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita, agevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle familiari, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali, nell’ambito delle misure di sostegno alla genitorialità e alla flessibilità dell’orario di lavoro, le parti concordano che, nel caso siano presenti figli conviventi di età non superiore ai tredici anni, sono riconosciuti permessi orari nella misura di 15 ore annue. Tali permessi andranno usufruiti, annualmente, nel periodo giugno-settembre coincidente col periodo di chiusura scolastica, al fine di consentire ai figli la frequenza ad attività ludico-culturali-ricreative, il tutto previa dimostrazione di avvenuta iscrizione al Centro Autorizzato e saldo della retta per i servizi previsti. Per il tempo di preavviso si demanda alla trattativa fra le parti.
Attività bilaterali per i quadri e gli impiegati agricoli
In riferimento all’Art. 7 del Verbale di Accordo del 7 luglio 2021 si procederà alla costituzione di un Comitato Permanente Territoriale in base a quanto verrà stabilito e disposto a livello nazionale. Legarti si impegnano a determinare uno specifico contributo di assistenza contrattuale territoriale.
Formazione ed aggiornamento professionale
In riferimento a quanto riportato nel CCNL Quadri ed Impiegati agricoli le parti ritengono
fondamentale il mantenimento e lo sviluppo della Formazione Professionale nel settore e di comune accordo confermano di individuare nel Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua in Agricoltura, denominato “FOR. AGRI”, di cui all’art. 118 della legge n.388 del 23/10/2000, l’Organismo di riferimento per l’attuazione e lo sviluppo della formazione continua per i Quadri e gli Impiegati agricoli.
Quote sindacali per delega
Nel caso il dipendente voglia versare i propri contributi sindacali alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori mediante ritenuta sulla retribuzione si procederà con modalità tali da garantire la segretezza del versamento. Le Organizzazioni sindacali dovranno concordare la misura e le modalità di versamento dei contributi.
Condizioni di miglior favore
Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o plurimi, da consuetudini locali o contratti o accordi stipulati tra le parti contraenti vengono salvaguardate ad ogni effetto. Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell’applicazione del Contratto sia nelle parti economiche che normative.
Esclusività di stampa
Il presente Contratto Territoriale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della
contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963/88, le parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), Archivio Contratti, Via David Lubin, 2 Roma, copia del presente Contratto integrativo. Inoltre, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1996, n. 402, il presente accordo integrativo, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali.
In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente Contratto integrativo o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle parti medesime.
Norma transitoria
Le parti si impegnano, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, all’armonizzazione delle norme acquisite nelle precedenti contrattazioni integrative e territoriali.
Letto, confermato e sottoscritto.
Napoli, 05/07/2022
CONFAGRICOLTURA CAMPANIA
CONFEDERDIA CAMPANIA
COLDIRETTI CAMPANIA
FLAI CGIL CAMPANIA
CIA CAMPANIA
FAI CISL CAMPANIA
UILA CAMPANIA