CONTRATTO TERRITORIALE II° LIVELLO PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI DELLA CALABRIA
L’anno 2022, il giorno 22, del mese di novembre, presso la sede della Confagricoltura Calabria in Lamezia Terme, Via G. Pinna, 30
TRA
La Confagricoltura della Calabria;
la Federazione Regionale Coldiretti Calabria;
la CIA – Agricoltori Italiani della Calabria;
E
CONFEDERDIA;
FAI – CISL;
UILA – UIL;
FLAI – CGIL;
Si è convenuto:
Oggetto e sfera di applicazione del Contratto
Fermo restando quanto previsto dal CCNL del 07 luglio 2021 il presente contratto territoriale potrà trovare applicazione anche per gli Enti e Istituti che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione in Calabria.
ART. 1
Decorrenza. durata del Contratto territoriale e procedure di rinnovo.
Il presente contratto decorre dal 01/01/2022 e scadrà il 31/12/2025. Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdetto a mezzo raccomandata A.R. o PEC almeno 6 mesi prima della scadenza. ln caso di mancata disdetta si intende prorogato per un anno e così di anno in anno. La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare all’altra le proposte per il rinnovo almeno 3 mesi prima. Le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi successivi l’invio delle proposte di rinnovo.
ART. 2
Osservatorio regionale
Sarà istituito, a livello regionale, in forma paritetica tra i soggetti firmatari, l’Osservatorio regionale che ottempererà ai compiti demandati dal Contratto Nazionale in merito a:
- Mercato del Lavoro e individuazione nuove figure professionali;
- Formazione Professionale.
ART. 3
Orario di lavoro
Eventuale diversa organizzazione e distribuzione degli orari di lavoro giornalieri e/o settimanali, rispetto a quanto previsto dal comma 1, art. 19 del CCNL in vigore devono essere comunicati alle RSA/RSU se presenti. In assenza delle rappresentanze sindacali dovranno essere comunicati alle OO.SS. firmatarie del presente Contratto Territoriale.
ART. 4
Banca ore
Ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario è consentito di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi equivalenti al costo delle prestazioni effettuate. Il lavoratore formalizza per iscritto all’azienda la propria volontà di conferire alla banca delle ore il proprio straordinario, detta volontà si considera persistere fino a successiva revoca. I riposi maturati saranno utilizzati, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato, entro i termini, nelle quote e con le modalità saranno comunicate alla OO.SS. firmatarie del presente contratto. Le ore di maggior lavoro prestate saranno accantonate in un contatore mensile e fruite nei periodi di minor lavoro, con programmazione concordata.
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro il termine di 12 mesi questi dovranno essere pagati. L’effettuazione di prestazioni in regime di flessibilità sarà ammessa per un monte ore stabilito nel rispetto dei limiti di legge di cui al D.lgs. 66/03.
In banca delle ore potranno essere accantonate un massimo di 180 ore annue. Nei giorni festivi sarà applicata comunque la maggiorazione prevista dalla vigente contrattazione collettiva. Sarà data evidenza al lavoratore ed alla lavoratrice del saldo del contatore della flessibilità mediante indicazione nel cedolino paga. L’accordo sulla flessibilità o banca delle ore dovrà essere preventivamente concordato con le Rsa/Rsu se presenti, in assenza di queste saranno comunicate alla OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Art. 5
Conciliazione vita-lavoro
Rapporti di lavoro a tempo parziale
Fermo restante quanto previsto dall’art. 11 del CCNL vigente in materia, in imprese con più di 5 impiegati è consentita una riduzione di orario di lavoro non inferiore al 50% per una durata complessiva massima di 6 mesi compatibilmente con le esigenze aziendali.
Tutela della Maternità
Al fine di tutelare la maternità, il datore di lavoro, per come normato dall’articolo 39 punto c) del CCNL vigente in materia, è tenuto ad integrare l’indennità riconosciuta dall’INPS nel periodo di astensione obbligatoria fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta alla quale la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale prestazione lavorativa. Le parti si rifanno integralmente alle norme vigenti in materia di congedi parentali.
Violenza di genere e pari opportunità
ln linea con la Convezione di Istanbul e la legge n. 119/2013 al fine di garantire la maggior protezione possibile per tutti coloro che, uomini o donne, sono vittime di violenza di genere, se debitamente certificato e denunciato agli organi competenti e che, presentino idonea documentazione, sarà concessa la conservazione del posto di lavoro per un arco temporale di 6 mesi, e se richiesti ulteriori 6 mesi. L’interessato è tenuto a comunicare preventivamente all’azienda l’evento che dà titolo alla conservazione del posto di lavoro e l’Azienda si impegna a garantire la segretezza della comunicazione. Le parti si impegnano a dare la massima diffusione all’accordo quadro per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo allegato al CCNL.
ART. 6
Retribuzione
Con decorrenza dal 01/01/2023 è riconosciuto un aumento retributivo pari al 4,5% così ripartito: 3% con decorrenza 01/01/2023; 1,5% con decorrenza 01/09/2023.
ART. 7
Premio di continuità di servizio
A decorrere dal 26° anno di servizio prestato presso la medesima azienda dall’impiegato è facoltà dell’azienda di prevedere un premio per la continuità di servizio che sarà stabilito in base alle esigenze aziendali e discusso con le RSA/RSU, se presenti, in assenza di queste saranno comunicate alla OO.SS. firmatarie del presente contratto.
ART. 8
Enti e Istituti di Ricerca, sperimentazione e divulgazione – Contratto aziendale, premi per obiettivi, produttività
Per gli Enti ed Istituti che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione sono demandate a specifica contrattazione aziendale ulteriori tematiche retributive e nuove norme di welfare.
ART. 9
Mezzi di Trasporto – rimborso chilometrico
ln applicazione all’art. 36 del vigente C.C.N.L. per le aziende non tradizionali, intendendosi come tali le società di capitali, nel caso l’impiegato usi, per il disbrigo delle mansioni affidategli all’interno dall’azienda agricola o all’esterno, il proprio mezzo di trasporto, allo stesso sarà riconosciuto, per ogni chilometro percorso, un rimborso chilometrico fissato in misura pari a 1/5 del prezzo della benzina. L’utilizzo del proprio mezzo di trasporto dovrà essere comunque autorizzato dall’azienda. Gli Enti e gli Istituti di ricerca che non provvedono ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro sono tenuti a corrispondere all’impiegato a titolo di rimborso spese un compenso che sarà pari a 1/5 del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso dal luogo abituale di lavoro alla sede di residenza del dipendente. L’Ente/istituto, a seguito di accordo aziendale, potrà stipulare a favore dei lavoratori autorizzati all’utilizzo della propria auto per esigenze aziendali una polizza integrativa kasko.
ART. 10
Attività agrituristiche
Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, fermo l’orario di lavoro stabilito in 39 ore settimanali, non sono considerati orari notturni e festivi le ore di lavoro svolte fino alle ore 22:00 applicando una modulazione dell’orario di lavoro in funzione dell’esigenza aziendale. Il dipendente che per la specifica mansione è tenuto a prestare il proprio lavoro esclusivamente o in rilevante parte di notte avrà diritto ad una maggiorazione pari al 10% della retribuzione ordinaria.
ART. 11
indennità di mancata mensa
Per i dipendenti che prestano attività lavorativa giornaliera con orario spezzato e che non godono di una pausa pranzo sufficiente in grado di raggiungere il proprio domicilio sarà riconosciuto, per le giornate di effettiva presenza, una indennità di mensa del valore giornaliero di € 5,29 esenti da imposte e da contribuzioni obbligatorie, come previsto dalla legislazione vigente, salvo le condizioni di migliore favore previste dalla contrattazione aziendale.
ART. 12
Ferie solidali
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, compatibilmente alle esigenze aziendali, possono cedere a titolo gratuito e su base volontaria le ferie e i riposi da loro maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli componenti del nucleo familiare o i parenti e affini di primo grado, i quali, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, per come previsto all’art. 24 del vigente CCNL.
ART. 13
Apprendistato
Le Parti, in ottemperanza a quanto previsto dall’accordo del settore agricolo per la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore dell’apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi del D.L.G.S. 81/2015 allegata al CCNL, si impegnano a promuovere gli strumenti normativi per l’accesso all‘apprendistato dei giovani e il loro inserimento nel mercato del lavoro.
ART. 14
Smart Working
L’istituto dello Smart Working, disciplinato dal capo II della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (Legge sul lavoro agile) sarà applicato, se ritenuto necessario dall’Azienda, previa informativa all’Osservatorio Regionale.
ART. 15
Sicurezza sul Lavoro e Tutela della Salute Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
ln ottemperanza al D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 – Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, si sollecita l’adeguamento aziendale all’organizzazione della sicurezza, nonché agli adempimenti informativi e formativi in esso previsti. Ai RLS/RLST saranno concessi massimo 10 ore di ulteriori permessi a quelli già stabiliti dalle norme in vigore in materia non retribuiti annui per la partecipazione alle attività formative aziendali e/o sindacali in materia di sicurezza sul lavoro.
Qualora l’azienda designi un proprio dipendente quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il dipendente, con onere a proprio carico, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti a colpa nello svolgimento delle mansioni dallo stesso dipendente espletate.
A decorrere dal 01/01/2019, al dipendente viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, con premio a carico del datore di lavoro e con un limite massimo di € 60,00 annui, la copertura delle spese legali sostenute in caso di procedimenti penali relativi a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni attribuite, non dipendenti da colpa grave o dolo.
Art. 16
Indennità per apertura e chiusura azienda – indennità di cassa
Agli impiegati cui sono affidati per iscritto dagli organi competenti direttivi uno dei seguenti incarichi:
- Al Responsabile per l’apertura e chiusura dell’azienda ai fini del normale funzionamento della stessa, è riconosciuta una indennità mensile nella misura di € 45,00 (quarantacinque);
- Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta una indennità mensile nella misura di € 50,00 (cinquanta).
Le indennità saranno corrisposte per 12 mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiore a 15 giorni nell’arco del mese.
ART. 17
Contributo di Assistenza Contrattuale Regionale
I datori di lavoro e gli impiegati agricoli, a titolo di assistenza contrattuale sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni (Regionali) stipulanti il presente contratto, un contributo annuo. La misura di tale contributo è stabilita in 0,30 a carico del datore di lavoro e 0,30 a carico del dipendente.
ART. 18
Quota sindacale per delega
Le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto hanno titolo a percepire tramite ritenuta sulla retribuzione i contributi sindacali che i lavoratori intendono versare mediante apposita delega sindacale. Tali somme devono essere versate mensilmente alle OO.SS. di appartenenza del lavoratore, sull’apposito c/c bancario per come specificato dalla delega sindacale.
Contestualmente, all’effettuazione dei versamenti va comunicato alle rispettive OO.SS. l’elenco dei lavoratori a cui è stata operata la trattenuta sindacale.
ART. 19
Condizioni di miglior favore
Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o plurimi o da consuetudini locali o da contratti o accordi stipulati tra le parti contraenti, vengono salvaguardate ad ogni effetto. Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell’applicazione del contratto, sia nelle parti economiche che normative.
ART. 20
Esclusività di stampa
Il presente CRL conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
Impegno a verbale
Le parti concordano di rivedersi entro il 30/06/2023 per procedere all’armonizzazione delle norme acquisite nelle precedenti contrattazioni integrative e territoriali, ed in particolare per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 9 del contratto sottoscritto nel 2014 e per avviare un confronto finalizzato a costituire un fondo regionale paritetico, con precisi scopi e finalità, composto dalla parte datoriale e quella sindacale stipulante il presente contratto, sulla base di un apposito regolamento redatto nel rispetto della normativa vigente.
Le Parti firmatarie del presente contratto si impegnano, altresì, a dare piena attuazione all’art. 7 del Ccnl per i Quadri e gli impiegati agricoli del 7 luglio 2021, una volta che ne saranno definite le modalità di funzionamento, per la corretta attivazione del sistema di bilateralità in favore dei quadri e degli impiegati agricoli della Calabria.