VERBALE DI ACCORDO
L’anno 2026 il giorno 25 Settembre in Azzano San Paolo (BG) presso la sede dell’Ente Bilaterale Casaf della provincia di Bergamo
tra
- Confagricoltura Bergamo
- Coldiretti Bergamo
- Cia Alta Lombardia
e
- Confederdia interprovinciale BG BS CO LC SO VA
- FLAI-CGIL Bergamo
- FAI-CISL Bergamo
- UILA-UIL Bergamo
si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del C.P.L. della provincia di Bergamo per gli impiegati e quadri agricoli.
Decorrenza e durata del contratto e procedure di rinnovo
Il presente contratto decorre dal 01 gennaio 2026 e scadrà il 31 dicembre 2029, salvo le norme in cui è prevista apposita data.
Il presente contratto di intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora sia disdettato a mezzo Pec o raccomandata A.R. almeno SEI mesi prima della scadenza. ln caso di mancata disdetta s’intende prorogato per un anno e così di anno in anno.
La parte che avrà disdettato dovrà comunicare all’altra le proposte per il rinnovo a mezzo Pec o raccomandata A.R. almeno TRE mesi prima. Le trattative dovranno avere inizio entro due mesi successivi l’invio delle proposte di rinnovo.
Attività bilaterali per i quadri e gli impiegati agricoli
Le parti concordano di incontrarsi con cadenza annuale, al fine di analizzare e monitorare l’andamento del comparto, con particolare attenzione alle esigenze formative nonché all’andamento occupazionale.
Riposo settimanale
Qualora per esigenze aziendali nelle aziende agrituristiche, il giorno di riposo settimanale variasse rispetto quello pattuito nel contratto di assunzione, il datore di lavoro è tenuto a comunicare detta variazione con almeno una settimana di preavviso rispetto al nuovo giorno di riposo da rispettare. La medesima condizione dovrà essere rispettata anche nel caso che il lavoratore che per esigenze personali volesse variare il riposo settimanale.
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Come previsto all’art. 11 del Ccnl del 18 giugno 2024 le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri con figli conviventi di età non superiore ai quattordici anni, compatibilmente con le esigenze aziendali, possono richiedere di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale con facoltà di ripristinare, al termine del periodo, il rapporto a tempo pieno.
Classificazione del personale
Viene stabilito di sopprimere la sesta categoria (usceri, fattorini, commessi) pertanto gli impiegati appartenenti alla citata categoria, con decorrenza 01 ottobre 2026, verranno inquadrati alla quinta categoria.
Conciliazione tempi di vita e lavoro
Al fine di adottare nuove soluzioni orientate ai bisogni dei lavoratori, che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita, agevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle familiari, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali, andranno adottate discipline migliorative rispetto a quanto attualmente previsto dalla legge riguardo alle misure di sostegno alla genitorialità, alla flessibilità dell’orario di lavoro, all’assistenza dei familiari disabili ai sensi della legge n. 10/1992. Nello specifico viene definito che, a decorrere dal 01 ottobre 2026, il lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti nel limite delle quattro ore lavorative annue, fruibili anche in modo frazionato, in occasione delle malattie dei figli di età inferiore ai 14 anni o per assistere i genitori ultrasettantenni. Detti permessi, se non fruiti nell’anno, non sono da intendersi cumulabili con quelli nell’anno successivo.
Trattamento economico
A decorrere dal 01 ottobre 2026, al fine di garantire agli impiegati e quadri un adeguato riconoscimento economico, si riconosce un aumento retributivo pari al 5,40% calcolato sulle retribuzioni in vigore al 30 settembre 2026.
Organismi paritetici
Le parti, ritenendo strategico l’obiettivo della formazione continua dei lavoratori dipendenti, quadri ed impiegati, si impegnano ad effettuare ed individuare, durante l’incontro annuale di cui al punto 1, le esigenze formative aziendali, così come stabilito dall’attività bilaterale, con la possibilità di usufruire del Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura denominato “FOR.AGRI.”
Condizioni di miglior favore
Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o plurimi o da consuetudini locali o da contratti e accordi stipulati tra le parti contraenti sono salvaguardate ad ogni effetto. Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell’applicazione del contratto sia nelle parti economiche sia in quelle normative.
Norma transitoria
Una volta sottoscritto il presente accordo si procederà ad un’armonizzazione con le norme acquisite nelle precedenti contrattazioni integrative e territoriali.
