VERBALE DI ACCORDO
Rinnovo del CCNL per i Dirigenti dell’agricoltura 2021 – 2024
L’anno 2022 il giorno 23 del mese di febbraio, in Roma presso la sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) – Corso Vittorio Emanuele II, n. 101
tra
- Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura)
e
- Federazione Italiana dei Dirigenti Agricoli (Dir-Agri), aderente alla Confederdia,
- Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole, aderente alla C.I.D.A.,
si è convenuto di rinnovare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dell’agricoltura sottoscritto il 19 ottobre 2017.
I testi dei nuovi articoli concordati – allegati al presente verbale per complessive nn. 13 pagine – riguardano le seguenti materie:
- 1 – Oggetto e sfera di applicazione del contratto
- 8 – Retribuzione
- 15 – Trasferte
- 24 – Trattamento di fine rapporto
- 27 – Aggiornamento professionale
- 31 – Controversie collettive
- 32 – Controversie individuali. Collegio di conciliazione ed arbitrato
- 35 – Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
- 37 – Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità
- 38 – Decorrenza e durata
- 35 BIS – Contributo di assistenza contrattuale
Le Parti si impegnano a provvedere alla stesura completa del CCNL entro il 31 dicembre 2022.
Art. 1
OGGETTO E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche[1] e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato – e i dirigenti da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole e frantoi;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, comprese le aziende di allevamento pesci e di altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico – venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti;
- le aziende di coltivazioni idroponiche.
[1] Sono florovivaistiche le aziende:
- vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
- produttrici di piante ornamentali da serra;
- produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
- produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante porta semi, talee per fiori e piante ornamentali.
Art. 8
RETRIBUZIONE
Per retribuzione si intende l’insieme di tutte le corresponsioni di carattere fisso e continuativo godute dal dirigente.
Lo stipendio base mensile è aumentato, per il biennio 2021 – 2022 del seguente importo:
- con decorrenza 1° marzo 2022 di € 100,00[2];
- con decorrenza 1° ottobre 2022 di € 75,00.
Pertanto, il nuovo stipendio base mensile spettante ai dirigenti in forza alla data di rinnovo sarà pari a € 4.480,00 con decorrenza 1° marzo 2022 e a € 4.555,00 con decorrenza 1° ottobre 2022.
Al dirigente che esplica la sua attività al servizio di una sola azienda può essere fornita dal datore di lavoro una abitazione decorosa, per le normali esigenze familiari.
In tal caso il datore di lavoro ha diritto di operare una trattenuta mensile a carico del dirigente pari a € 15,00 mensili.
Tale trattenuta è effettuata mensilmente all’atto del pagamento della retribuzione.
I generi in natura eventualmente forniti dall’azienda sono valutati in base ai prezzi fissati dalle mercuriali della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per le vendite all’ingrosso franco azienda, al momento del prelevamento.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al dirigente un efficiente mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli e per raggiungere l’azienda nel caso non vi risieda. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dall’azienda, ma dallo stesso dirigente, questi ha diritto ad un compenso a titolo di rimborso spese. Tale compenso non fa parte della retribuzione e dovrà essere concordato direttamente tra datore di lavoro e dirigente, tenuto conto del tipo di mezzo e delle tariffe stabilite dall’Automobile Club d’Italia (ACI) per il costo chilometrico riferito al mezzo stesso.
Sia la retribuzione che l’eventuale compenso di cui al comma precedente, sono corrisposte con mensilità posticipate.
[2] L’aumento di cui alla lettera a) incide sullo stipendio base mensile fissato nell’art. 8 del precedente CCNL 19 ottobre 2017 come integrato dall’accordo biennale del 5 maggio 2019.
Art. 15
TRASFERTE
Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal dirigente per ragioni inerenti al proprio servizio, debbono essere rimborsate, previa documentazione ove possibile, entro il mese in cui il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo.
Dal 1° marzo 2022 sull’importo delle spese di viaggio, vitto e alloggio deve applicarsi una maggiorazione del 10 per cento a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili. Sono ammesse le forfetizzazioni.
Dal 1° marzo 2022 al lavoratore è inoltre riconosciuta, in caso di trasferta al di fuori dal territorio comunale sede di lavoro, una indennità giornaliera pari a 15,00 euro, elevata a 25,00 euro in caso di trasferta all’estero.
Art. 24
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta al dirigente il trattamento di fine rapporto che il datore di lavoro accantona presso l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) di cui all’art. 20, lett. A).
Il trattamento di fine rapporto si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro a partire dal 1° giugno 1982, data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, le cui norme in materia di trattamento di fine rapporto si intendono integralmente richiamate.
Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito al trattamento di fine rapporto dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti dell’agricoltura (per ultimo ved. artt. 25, 27 e 28 del CCNL dirigenti dell’agricoltura del 5.8.1981). I riferimenti al trattamento di fine rapporto contenuti nei cit. artt. 27 e 28 sono superati dalle norme della citata legge n. 297 del 1982.
Art. 27
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Al fine di aggiornare la propria preparazione tecnico – professionale in relazione all’attività aziendale, i dirigenti, previa intesa con il datore di lavoro, potranno partecipare, per il tempo necessario, a corsi di aggiornamento professionale promossi da istituti pubblici o privati legalmente riconosciuti o da organismi professionali notoriamente operanti nel settore.
Le Parti individuano nel Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, denominato For.Agri., di cui all’art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388, l’organismo di riferimento per l’attuazione e lo sviluppo della formazione continua per i dirigenti agricoli.
Il Fondo viene alimentato dal contributo integrativo dello 0,30% della retribuzione dei dirigenti di cui all’articolo 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalle quote assegnate a valere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso contributo.
Art. 31
CONTROVERSIE COLLETTIVE
Le controversie di carattere collettivo che insorgano in sede di applicazione del presente Contratto sono demandate, a richiesta di una delle parti, ad una Commissione paritetica, composta di 4 membri, di cui 2 designati dalla Organizzazione dei Dirigenti firmataria del presente Contratto, per il tentativo di conciliazione.
Le stesse controversie collettive in materia di applicazione del presente Contratto potranno essere deferite anche a Commissioni paritetiche a livello provinciale o regionale, i cui membri saranno designati dalle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto.
Art. 32
CONTROVERSIE INDIVIDUALI – COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
E’ istituito a cura delle Associazioni provinciali competenti aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, un Collegio di conciliazione ed arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle controversie individuali insorte in materia di applicazione delle norme del presente Contratto.
Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali sono designati, rispettivamente dalla Organizzazione datoriale territorialmente competente e dalla Organizzazione dei Dirigenti, sempre territorialmente competente, alla quale sia stato conferito apposito mandato da parte del dirigente agricolo. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, sarà scelto, di comune accordo, dalle due anzidette Organizzazioni territoriali come sopra indicate.
In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Collegio dura in carica sino alla data di scadenza del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Ciascuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
Le funzioni di segreteria, previo diretto accordo, saranno svolte da una delle Organizzazioni territoriali competenti.
Il Collegio sarà investito della vertenza su richiesta di una delle anzidette Organizzazioni provinciali competenti, la quale inoltrerà al medesimo Collegio, a mezzo raccomandata con A.R., il ricorso sottoscritto dalla parte individuale interessata.
Il Collegio ha sede presso l’Organizzazione Provinciale della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana.
Salvo diverso accordo tra le parti individuali, la competenza territoriale è stabilita con riferimento all’ultima sede di lavoro del dirigente.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall’avvenuto ricevimento della istanza da parte dell’Organizzazione richiedente.
Il Collegio, presenti le parti interessate o, eventualmente il loro rappresentante, esperirà, in via preliminare, il tentativo di conciliazione.
Ove non si raggiunga la conciliazione, ciascuna delle parti, entro il termine di 20 giorni successivi alla data del verbale di mancata intesa, può promuovere, anche attraverso l’Organizzazione sindacale cui è iscritta o conferisca mandato, il deferimento della controversia allo stesso Collegio che ha esperito il tentativo di conciliazione, notificando contestualmente, all’altra parte, la richiesta dell’arbitrato.
In tal caso il Collegio si pronuncerà entro 30 giorni dalla richiesta, mediante lodo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della Legge n. 533/1973.
Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% tra le Organizzazioni costituenti il Collegio stesso.
Le parti si danno atto che:
a) il Collegio di Conciliazione e arbitrato ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 11 agosto 1973, n. 533;
b) nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, l’accordo intervenuto non è impugnabile e ciò in base agli artt. 411, terzo comma, del codice di procedura civile e 2113, quarto comma, del codice civile, come modificati dagli artt. 1 e 6 della cit. Legge 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 35
RESPONSABILITA’ CIVILE E/O PENALE CONNESSA ALLA PRESTAZIONE
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il dirigente, con onere a proprio carico, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti a colpa nello svolgimento delle mansioni dallo stesso dirigente espletate.
A decorrere dal 1° gennaio 2023 al dirigente viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, con premio a carico del datore di lavoro e con un limite massimo di € 70,00 annui, la copertura delle spese legali sostenute in caso di procedimenti penali relativi a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni attribuite, non dipendenti da colpa grave o dolo.
Art. 37
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE PARI OPPORTUNITA’
Le parti stipulanti, tenuta presente la Raccomandazione CE del 13/12/1984 n. 635, si impegnano a verificare ed adottare le opportune misure per la valorizzazione del lavoro femminile e, in particolare, nell’ambito delle azioni positive per le “pari opportunità”, ad operare per la sua crescita professionale (formazione) al fine di consentire al personale direttivo femminile ogni possibile sviluppo di carriera, a parità di meriti, titoli e capacità, con il personale direttivo maschile.
A tal fine sarà istituita una “Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità” composta da quattro membri di cui due in rappresentanza dei datori di lavoro e due in rappresentanza dei dirigenti, con il compito di svolgere attività di studio e di ricerca e di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni non consentono una effettiva parità di opportunità per il personale direttivo femminile nel lavoro (accesso, formazione, professionalità), nonché le misure atte a superarli.
I risultati dell’attività svolta dalla Commissione saranno trasmessi alle Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL per le opportune valutazioni e per l’individuazione di eventuali iniziative comuni.
La Commissione si riunisce, di norma, semestralmente e annualmente riferisce sull’attività svolta alle parti stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del presente Contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo corredato dai materiali raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.
Nota a verbale
Le Parti si impegnano a istituire la “Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità” di cui al secondo comma del presente articolo entro il 31 dicembre 2022.
Art. 38
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2024, salvo le specifiche decorrenze indicate nei singoli articoli.
Quanto previsto per il trattamento retributivo ha validità biennale e scade il 31 dicembre 2022.
Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti a mezzo pec o lettera raccomandata a.r. almeno 4 mesi prima della scadenza.
Le norme del presente contratto manterranno la loro efficacia anche dopo la scadenza e fino a che non sia intervenuta una nuova regolamentazione collettiva.
La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte due mesi prima della scadenza a mezzo pec o lettera raccomandata a.r.
La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la loro presentazione.
Art. 35 bis
CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
I datori di lavoro e i dirigenti agricoli sono tenuti a versare, a favore delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, un contributo annuo a titolo di assistenza contrattuale.
La quota a carico del dirigente sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria.
Con separato accordo le Parti stabiliscono la misura e le quote della predetta contribuzione da destinare alle finalità di cui al primo comma del presente articolo.
Nota a verbale
Le somme eventualmente già versate volontariamente a tale titolo in periodi precedenti, saranno ripartite secondo i criteri del predetto accordo.