L’anno 2025 il giorno 21 del mese di maggio, in Roma presso la sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura italiana (Confagricoltura) – Corso Vittorio Emanuele II, n. 101
tra
– Confederazione Generale dell’Agricoltura italiana (Confagricoltura)
e
– Confederazione italiana dei Dirigenti, Quadri ed Impiegati dell’agricoltura (Confederdia),
– Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole, aderente alla C.I.D.A.,
si è convenuto di rinnovare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti degli agricoltura sottoscritto il 23 febbraio 2022.
I testi dei nuovi articoli concordati – allegati al presente verbale per complessive nn. 13 pagine – riguardano le seguenti materie:
art. 1 – Oggetto e sfera di applicazione del contratto
art. 8 – Retribuzione
art. 19 – Malattie, infortuni e tutela della maternità
art. 33 – Prestazioni integrative sanitarie
art. 38 – Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità
art. 38 bis – Congedo per le vittime di violenza di genere
art. 39 – Decorrenza e durata
Allegato – Elenco “Grandi interventi chirurgici”
Le Parti si impegnano a provvedere alla stesura completa del CCNL entro il 31 dicembre 2025.
Art. 1 OGGETTO E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche1 le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato – e i dirigenti da esse dipendenti
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole e frantoi;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, comprese le aziende di allevamento pesci e altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico – venatorie;
- le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche;
- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti;
- le aziende di coltivazioni idroponiche;
- le aziende agricole che svolgono attività di agricoltura sociale,
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1 Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante porta semi, talee per fiori e piante ornamentali.
Art. 8 RETRIBUZIONE
Per retribuzione si intende l’insieme di tutte le corresponsioni di carattere fisso e continuativo godute dal dirigente. Lo stipendio base mensile1 è aumentato, per il biennio 2025-2026, del seguente importo:
- a) con decorrenza 1° giugno 2025: 165,00 euro;
- b) con decorrenza 1° gennaio 2026: 100,00 euro.
Pertanto, il nuovo stipendio base mensile spettante ai dirigenti in forza alla data di rinnovo sarà pari a € 4.950,00 dal 1° giugno 2025 e a € 5.050,00 dal 1° gennaio 2026. Al dirigente che esplica la sua attività al servizio di una sola azienda può essere fornita dal datore di lavoro una abitazione decorosa, per le normali esigenze familiari.
In tal caso il datore di lavoro ha diritto di operare una trattenuta mensile a carico del dirigente pari a € 15,00 mensili. Tale trattenuta è effettuata mensilmente all’atto del pagamento della retribuzione.
I generi in natura eventualmente forniti dall’azienda sono valutati in base ai prezzi fissati dalle mercuriali della Camera di Commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura per le vendite all’ingrosso franco azienda, al momento del prelevamento.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al dirigente un efficiente mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli e per raggiungere l’azienda nel caso non vi risieda. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dall’azienda, ma dallo stesso dirigente, questi ha diritto ad un compenso a titolo di rimborso spese. Tale compenso non fa parte della retribuzione e dovrà essere concordato direttamente tra datore di lavoro e dirigente, tenuto conto del tipo di mezzo e delle tariffe stabilite dall’Automobile Club d’Italia (ACI) per il costo chilometrico riferito al mezzo stesso.
Sia la retribuzione che l’eventuale compenso di cui al comma precedente, sono corrisposte con mensilità posticipate.
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1L’aumento di cui alle lettere a) e b) incide sullo stipendio base mensile fissato nell’art. 8 del precedente CCNL del 23 febbraio 2022 come integrato dall’accordo biennale del 8 giugno 2023.
Art. 19 MALATTIE, INFORTUNI E TUTELA DELLA MATERNITA’
Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia o ad infortunio il dirigente ha diritto alla conservazione del posto e dell’alloggio per dodici mesi ed al seguente trattamento:
a) quattro mesi di stipendio intero e cinque di mezzo stipendio in caso di anzianità di servizio sino ai cinque anni;
b) sei mesi di stipendio intero e sei mesi di mezzo stipendio in caso di anzianità di servizio superiore ai cinque anni.
Le interruzioni suddette non si sommano, quando si verificano alla distanza di oltre un anno dalla fine dell’interruzione precedente. Nel caso di infortunio contratto per ragioni di servizio la durata della conservazione del posto si protrae di altri dodici mesi.
In caso di patologie oncologiche o di grandi interventi chirurgici di cui all’allegato, debitamente documentati, il lavoratore può richiedere al termine dei periodi di cui sopra, un’aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi.
Superati i periodi di cui sopra, il datore di lavoro ha la facoltà di procedere al licenziamento del dirigente corrispondendogli la indennità sostitutiva dei preavviso ed il trattamento di fine rapporto, salvi restando tutti gli altri diritti acquisiti dal dirigente in dipendenza del presente Contratto.
Tenuto conto delle esigenze della produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento della direzione dell’azienda, al dirigente infortunato cui sia stata riconosciuta una invalidità totale e permanente al lavoro, non spetta la conservazione del posto. In tal caso però il datore di lavoro ha diritto di sostituire il dirigente infortunato dalla data in cui ne sia riconosciuta la invalidità totale e permanente. Il dirigente ha però diritto di usufruire del trattamento economico nonché dell’alloggio peri periodi previsti dal presente articolo ed in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione del trattamento di fine rapporto e di preavviso nella misura prevista rispettivamente dagli artt. 24 e 23.
In materia di maternità e paternità si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i relativi regolamenti attuativi. A decorrere dal 1° luglio 2013 il datore di lavoro è tenuto a integrare l’indennità riconosciuta dall’INPS nel periodo di astensione obbligatoria per maternità fino al raggiungimento del 100 per cento della retribuzione alla quale la dirigente/il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di normale prestazione.
A seguito di quanto stabilito dal nuovo Regolamento ENPAIA delle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni, a decorrere dal 1° gennaio 1985, il trattamento economico spettante al dirigente in stato di infortunio previsto dal 1° comma del presente articolo è sostituito dal seguente:
1) dal 1° al 3° iorno di assenza, l’onere del trattamento economico è interamente a carico del datore di lavoro;
2) dal 4° al 90° giorno di assenza, l’indennità giornaliera è interamente a carico del Fondo ENPAIA nella misura dell’80% della retribuzione giornaliera; l’indennità è determinata in ragione di un ventiseiesimo della retribuzione del mese in cui si è verificato l’evento, con l’esclusione degli eventuali emolumenti corrisposti a titolo di straordinario e l’aggiunta dei ratei delle mensilità aggiuntive nonché da ogni aumento derivante dall’applicazione della contrattazione collettiva;
3) dal 91° giorno di assenza e fino alla data di cessazione del diritto alla conservazione del posto, che, qualora non disciplinato contrattualmente non può superare i 24 mesi, l’indennità giornaliera è interamente a carico del Fondo ENPAIA nella misura del 100% della retribuzione giornaliera, così come previsto al punto 2);
4) dalla data di cessazione del diritto alla conservazione del posto fino alla data di guarigione clinica accertata ai fini del riconoscimento dell’invalidità permanente, l’indennità giornaliera è interamente a carico del Fondo ENPAIA nella misura dell’80% della retribuzione giornaliera, così come previsto al punto 2).
Nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) il trattamento economico spettante al dirigente, per la parte dovuta dal Fondo ENPAIA, è anticipata dal datore di lavoro. Il dirigente, però, non appena ottenuta l’indennità dal Fondo ENPAIA è obbligato a restituire tempestivamente al datore di lavoro l’importo da questi anticipato.
Art. 33 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SANITARIE
Il FIA Sanitario (Fondo sanitario impiegati agricoli) eroga prestazioni integrative sanitarie in favore della categoria impiegatizia agricola. Sono iscritti al fondo tutti i dirigenti ai quali si applica il presente contratto.
L’eventuale disdetta da parte del dirigente ha validità annuale e deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata al datore di lavoro e al fondo entro il 31 marzo di ciascun anno.
A decorrere dall’1.1.2025 la contribuzione a carico del datore di lavoro è determinata in € 620,00 annui.
Il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento della intera contribuzione dovuta al fondo in 2 rate di pari importo, di cui la prima entro il 10 gennaio e la seconda entro il 10 giugno di ciascun anno.
La quota contributiva anticipata dal datore di lavoro per conto del dirigente, dietro sua specifica autorizzazione, verrà trattenuta in dodici rate mensili di pari importo, che saranno evidenziate nel prospetto paga.
Le modalità di iscrizione e quelle relative alla erogazione delle prestazioni ed alla loro natura sono disciplinate dal Regolamento redatto a cura del fondo.
Art. 38 COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE PARI OPPORTUNITA’
Le parti stipulanti, tenuta presente la Raccomandazione CE del 13/12/1984 n. 635, si impegnano a verificare ed adottare le opportune misure per la valorizzazione del lavoro femminile e, in particolare, nell’ambito delle azioni positive per le “pari opportunità”, ad operare per la sua crescita professionale (formazione) al fine di consentire al personale direttivo femminile ogni possibile sviluppo di carriera, a parità di meriti, titoli e capacità, con il personale direttivo maschile.
A tal fine, sarà istituita una “Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità”, composta da quattro membri di cui due in rappresentanza dei datori di lavoro e due in rappresentanza dei dirigenti, con il compito di svolgere attività di studio e di ricerca e di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni non consentono una effettiva parità di opportunità per il personale direttivo femminile nel lavoro (accesso, formazione, professionalità), nonché le misure atte a superarli.
I risultati dell’attività svolta dalla Commissione saranno trasmessi alle Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL per le opportune valutazioni e per l’individuazione di eventuali iniziative comuni.
La Commissione si riunisce, di norma, semestralmente e annualmente riferisce sull’attività svolta alle parti stipulanti. Tre mesi prima della scadenza del presente Contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo corredato dal materiali raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa,
Nota a verbale
Le parti si impegnano a istituire la “Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità” di cui al secondo comma del presente articolo entro il 31 dicembre 2025.
ART 38 BIS CONGEDO PER LE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
Alle donne lavoratrici vittime di violenza di genere si applica quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge1.
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1Cfr. art. 24 del Dlgs. n, 80/2015
Art. 39 DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2028, salvo le specifiche decorrenze indicate nei singoli articoli.
Quanto previsto per il trattamento retributivo ha validità biennale e scade il 31 dicembre 20261.
Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti a mezzo Pec o lettera raccomandata a.r. almeno 4 mesi prima della scadenza.
Le norme del presente contratto manterranno la loro efficacia anche dopo la scadenza e fino a che non sia intervenuta una nuova regolamentazione collettiva
La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte due mesi prima della scadenza a mezzo Pec o raccomandata a.r.
La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la loro presentazione.
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1In data 8 giugno 2023 si è proceduto ai rinnovo del biennio economico 2023-2024, come riportato all’Allegato n. 5.
ALLEGATO: ELENCO “GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI”
Cranio e sistema nervoso centrale e periferico
- Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali
- Asportazione cli neoplasie endocraniche, di aneurismi e per correzioni di altre condizioni patologiche
- Cranioplastiche
- Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico
- Interventi per derivazione liquorale diretta o indiretta
- Operazione per encefalo meningocele
- Lobotomia ed altri interventi di psicochirurgia
- Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari
- Asportazione di tumori orbitali per via endocranica
- Interventi per epilessia focale
- Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie e altre affezioni meningomidollari
- Neurotomia retrogasseriana -sezione intracranica di altri nervi interventi sull’ipofisi per via transfenoidaie
- Emisferectomia
- Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splancnici
- Surrenalectomia e altri interventi sulla capsula surrenale
- Vagotomia per via toracica
Faccia e bocca
- Plastica per paralisi del nervo facciale
- Correzione naso a sella
- Riduzione fratture mandibolari con osteosintesi
- Parotidectomia con conservazione del facciale
- Asportazione della parotide per neoplasie maligne
- Interventi per neoplasie maligne della lingua e del pavimento orale con svuotamento ganglionare contemporaneo
- Interventi ampliamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale e della tonsilla con svuotamento ganglionare
- Demolizione dell’osso frontale
- Resezione del massiccio facciale per neoformazioni maligne
- Demolizione del massiccio facciale con svuotamento orbitari
- Resezione del mascellare superiore
- Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario
- Fratture del condilo e dell’apofisi coronoide mandibolare, trattamento chirurgico e ortopedico
- Fratture dei mascellari superiori, trattamento chirurgico e ortopedico
Collo
- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne
Esofago
- Interventi per diverticolo dell’esofago
- Resezione dell’esofago cervicale
- Resezione totale esofagea con esofagoplastica in un tempo
- Collocazione di protesi endoesofagea per via toraco-laparotomica
- Mediastinotomia soprasternale per enfisema mediastinico
- Interventi nell’esofagite, nell’ulcera esofagea e nell’ulcera peptica post-operatoria
- Operazione sull’esofago per stenosi benigne, per tumori, resezioni parziali basse, alte e totali
Torace
- Mastectomia radicale allargata con svuotamento linfoghiandolare della mammaria interna e del cavo ascellare
- Interventi sul mediastino per tumori
- Resezioni segmentarie e lobectomia
- Pneumectomia
- Decorticazione polmonare
- Pleuro pneumectomia
- Toracectomia
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi
- Resezione bronchiale con reimpianto
- Interventi per fistole bronchiali cutanee
- Asportazione del timo
- Toracoplastica totale
Chirurgia Cardiaca
- Pericardiectomia
- Sutura del cuore per ferite
- Interventi per corpi estranei del cuore
- Interventi per malformazioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici
- Commissurotomia
- Operazione per embolia dell’arteria polmonare
- Valvuloplastica della mitrale o dell’aorta
- Sostituzione valvolare con protesi
- Infartectomia in fase acuta
- Resezione aneurisma del ventricolo sinistro
- By-pass aorto-coronarico con vena
- By-pass aorto-coronarico e resezione aneurisma del ventricolo sinistro
- Impianto di arteria mammaria secondo Vineberg, singolo e doppio
- Impianto di pace-maker epicardio per via toraco-tomica o frenico-pericardica
- Asportazione dei tumori endocavitari del cuore
- Trapianto del cuore
Stomaco e duodeno
- Resezione gastrica
- Gastrectomia totale
- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica
- Intervento per fistola gastro-digiuno-colica
- Cardiomiotomia extramucosa.
Peritoneo e intestino
- Laparotomia per contusioni e ferite penetranti dell’addome con lesioni di organi interni parenchimali
- Idem con lesioni dell’intestino -resezione intestinale
- Occlusione intestinale di varia natura – resezione intestinale
- Resezione del tenue
- Resezione ilio-cecale
- Colectomia segmentaria
- Colectomia totale
Retto e ano
- Amputazione del retto per via sacrale
- Amputazione del retto per via addomino-perineale
Fegato e vie biliari
- Epatotomia semplice per cisti da echinococco
- Resezione epatica
- Epatico e coledocotomia
- Papillotomia per via trans-duodenale
- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari
- Interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecisti gastrostomia, colecisti enterostomia)
- Trapianto del fegato
Pancreas e milza
- Interventi di necrosi acuta del pancreas
- Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas:
enucleazione delle cisti
marsupializzazione
interventi per fistole pancreatiche
interventi demolitivi del pancreas:
totale o della testa
della coda
- Splenectomia
- Anastomosi mesenterica-cava
- Trapianto del pancreas
- Anastomosi porta-cava e spleno-renale
Vasi
- Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrali, succlavia, tronco brachioefalico, iliache
- Interventi per stenosi od ostruzione della carotide extracranica o succlavia o arteria anonima
- Disostruzione by-pass aorta addominale