VERBALE DI ACCORDO – CONTRATTO PROVINCIALE PER I QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI PESARO URBINO
Il giorno 18 Settembre 2026 presso la sede della Confagricoltura – Unione Prov. Agricoltori di Pesaro-Urbino,
TRA
- La CONFAGRICOLTURA UNIONE PROV. AGRICOLTORI DI PU,
- COLDIRETTI PESARO URBINO,
- CIA AGRICOLTORI ITALIANI DI PU.
E
- La CONFEDERDIA MARCHE,
- FLAI CGL – PESARO URBINO,
- UILA-UIL DI RIMINI-PESARO URBINO.
VISTO
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i Quadri e gli Impiegati agricoli del 18 giugno 2014, in applicazione di quanto disposto dall’Art. 70 dello stesso,
SI STIPULA
Il presente verbale di accordo per il rinnovo del contratto Provinciale a valere per i Quadri e gli Impiegati Agricoli dipendenti da imprese agricole singole e/o associate.
Decorrenza e durata
Il contratto avrà una durata di quattro anni con decorrenza dal 01.01.2026 al 31.12.2029, salvo le norme per le quali è stata prevista apposita data. Il presente contratto s’intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non sia disdettato a mezzo pec o raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta s’intende prorogato per un anno e così di anno in anno. La parte che avrà disdettato dovrà comunicare all’altra le proposte per il rinnovo a mezzo pec o raccomandata A.R. almeno 3 mesi prima.
Le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi successivi l’invio delle proposte di rinnovo.
Relazioni sindacali
Al fine di rafforzare la volontà di instaurare proficue relazioni sindacali si propone, su questo punto, la presente formulazione e precisamente:
Le Associazioni Sindacali datoriali COLDIRETTI-CONFAGRICOLTURA E CIA e quelle dei lavoratori Confederdia, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, firmatarie del CPL di lavoro, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività delle aziende del settore agricolo e di valorizzazione del lavoro e della occupazione, confermano di promuovere, a tal fine, un sempre maggiore sviluppo di corrette relazioni sindacali e la ricerca di comportamenti coerenti da parte dei propri rappresentati.
Ai fini di cui sopra si ribadisce:
- l’importanza del confronto e l’importanza di attivare un sistema di relazioni sindacali ispirato a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e di rispetto delle rispettive prerogative, ma anche caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi di comune interesse e dall’esame delle relative tematiche e della loro evoluzione, riconfermando la centralità del contratto quale strumento regolatore, dei diritti e doveri reciproci, con norme definite e concretamente esigibili dalle parti;
- le parti inoltre convengono, nel definire un sistema di relazioni ed informazioni volto al coinvolgimento dei lavoratori nelle problematiche attinenti il lavoro ed il suo sviluppo, della sua organizzazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso incontri all’uopo destinati;
Sistema di formazione professionale
Nel ritenere la formazione elemento strategico per consentire alle imprese agricole di essere maggiormente adeguate e competitive sul mercato, si ritiene necessario una costante riqualificazione dei lavoratori.
Per tale ragione si chiede l’impegno di istituire l’Osservatorio Provinciale della Bilateralità Quadri e Impiegati agricoli e quale luogo deputato all’analisi, l’elaborazione e la proposta dei progetti in tema di formazione continua.
Classificazione del personale
Nel recepire quanto definito dall’art. 16 del CCNL del 07 luglio 2021, le parti firmatarie si propongono di esaminare l’introduzione di eventuali nuove figure professionali non classificate ad oggi e di definirne l’inquadramento, con la volontà di effettuare il passaggio al 5° livello per i lavoratori inquadrati al 6°.
Retribuzione
Come previsto dall’accordo sulla riforma contrattuale e dal CCNL è compito del C.P.L. salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni.
Pertanto si stabilisce un aumento retributivo pari ad un incremento del 3,5% a decorrere dal 1° Ottobre 2026 e del 2,0% a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Per il periodo di vacanza contrattuale si dispone l’erogazione di un importo “una tantum” quantificato in € 150,00 che dovrà essere erogato con la busta paga relativa alla mensilità di ottobre 2026.
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Come previsto all’art. 11 del CCNL del 18 giugno 2024, tutte le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri con figli conviventi di età non superiore ai tredici anni, compatibilmente con le esigenza aziendali, possono richiedere di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale con facoltà di ripristinare, al termine del periodo, il rapporto a tempo pieno.
Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
In ottemperanza alle disposizioni legislative del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, si sollecita l’adeguamento aziendale alla organizzazione della sicurezza, nonché agli adempimenti informativi e formativi in esso previsti.
Qualora l’imprenditore designi un proprio dipendente, quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, si richiede il riconoscimento di una specifica indennità mensile. Le spese legali sostenute dal lavoratore in conseguenza di azioni giudiziarie nei suoi confronti derivante dallo svolgimento dell’incarico attribuito o di fatto riconosciuto sono ad esclusivo carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro potrà far fronte a tale obbligo con copertura assicurativa.
Conciliazione tempi di vita e lavoro/ Orario di lavoro
Al fine di adottare nuove soluzioni orientate ai bisogni dei lavoratori, che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita, agevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle familiari, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali, andranno adottate discipline migliorative rispetto a quanto attualmente previsto dalla legge:
- Si chiedono di incrementare a 12 le ore retribuite previste per prevenzione oncologica, cardiovascolare, ematologica, etc.
- Si richiede di poter godere dei 3 giorni retribuiti di permesso per lutto ad evento con l’estensione ai conviventi;
- Si propongono fasce orarie flessibili in entrata e uscita di 15 minuti ciascuna.
BANCA ORE:
Si richiede la costituzione della banca delle ore finalizzata a offrire uno strumento flessibile di gestione del tempo di lavoro, in un’ottica di reciproca utilità per lavoratori e lavoratrici e imprese.
Sarà facoltà del lavoratore e della lavoratrice che effettua prestazioni di lavoro straordinario di optare, in alternativa alla remunerazione delle ore di lavoro straordinario, per l’accantonamento delle ore medesime in un’apposita banca delle ore nella quale attingere per fruire di dette ore in altri periodi temporali.
Tale scelta dovrà essere formalizzata tramite un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore/lavoratrice.
Le ore accantonate dovranno essere utilizzate entro 6 (sei) mesi dall’anno solare di maturazione (30 giugno).
Condizioni di miglior favore
Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o plurimi o da consuetudini locali o da contratti o accordi stipulati tra le parti contraenti, sono salvaguardate ad ogni effetto. Le partì si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell’applicazione del contratto, sia nelle parti economiche sia normative.
Si fa riserva di presentare in sede di trattativa ulteriori eventuali proposte.
Pesaro, 18/09/2026
