CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DELLA REGIONE SICILIA
L’anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di Novembre in Palermo
Tra
La Federazione Regionale degli Agricoltori della Sicilia – CONFAGRICOLTURA Sicilia,
La Federazione Regionale COLDIRETTI Sicilia,
La Confederazione Italiana Agricoltori Direzione Regionale Siciliana CIA – Sicilia,
La CONFEDERDIA Sicilia,
La Flai – Cgil Sicilia,
La Fai – Cisl Sicilia,
La Uila- Uil Sicilia,
Si è stipulato il presente Contratto Territoriale per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Sicilia.
PARTE INTRODUTTIVA
ART. 1
DECORRENZA, DURATA DEL CONTRATTO TERRITORIALE E PROCEDURE DI RINNOVO
Il presente contratto decorre dal 1° Gennaio 2018 e scadrà il 31 Dicembre 2021, salvo le norme per le quali é stata prevista apposita data.
Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdetto a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta si intende prorogato per un anno e così di anno in anno.
La parte che avrà disdettato dovrà comunicare all’altra le proposte per il rinnovo almeno 3 mesi prima.
Le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi successivi l’invio delle proposte di rinnovo.
ART. 2
CLASSIFICAZIONE
Nel rispetto delle declaratorie di cui all’art. 16 del C.C.N.L. vigente, e per la parte demandata alla contrattazione territoriale dall’art. 64, si individuano le seguenti nuove figure impiegatizie con la relativa categoria di appartenenza:
1. Impiegati addetti ai controlli di qualità dei prodotti, alla tracciabilità e rintracciabilità degli stessi ai fini di una corretta etichettatura aventi le caratteristiche previste dalla 2° categoria;
2. Impiegati addetti all’accoglienza degli ospiti nelle aziende agricole che esercitano anche l’attività agrituristica, con conoscenza e capacità di comprendere e parlare almeno una lingua straniera, aventi le caratteristiche previste dalla 3°categoria;
3. Al personale che si é qualificato o riqualificato a seguito di formazione specifica, già assunto al 6° livello, entro 12 mesi di servizio verrà inquadrato al 5° livello.
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
ART. 3
ORARIO DI LAVORO
Con riferimento alla norma nazionale che disciplina l’orario di lavoro, si conviene che l’orario ordinario di lavoro nella settimana sarà distribuito normalmente in cinque giorni, salvo particolari e diverse esigenze aziendali.
Si conviene che sulla base di esigenze organizzative aziendali o per progetti o per obiettivi specifici ed a seguito di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali previste dalla normativa nazionale vigente, è possibile effettuare un orario di lavoro ordinario pari a 44 ore settimanali per un massimo di 60 giornate lavorative annue. Le parti possono convenire il recupero di tale maggiore orario in altro periodo dell’ anno sulla base di intese specifiche.
ART. 4
LAVORO STRAORDINARIO – BANCA ORE
In attuazione di quanto previsto dall’art.19, comma 6, del vigente C.C.N.L., per la parte affidata alla, competenza territoriale, per quanto attiene il trattamento delle ore straordinarie, si conviene quanto segue:
– all’impiegato, comandato a prestare ore di lavoro straordinario, nel limite stabilito dalla legge e dalle norme contrattuali, è consentito di optare per percepimento delle sole maggiorazioni, con il relativo accantonamento delle ore prestate, tali da potere essere fruite come permessi individuali, fino ad un massimo di 60 ore annue.
Le ore di cui sopra, accantonate e non fruite come permessi, saranno retribuite entro 12 mesi dal loro accantonamento.
ART. 5
FESTIVITA’
In riferimento all’art. 21 del C.C.N.L. vigente, si chiarisce che per tutte le festività, sia nazionali che infrasettimanali cadenti di domenica, è previsto un trattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione lorda mensile.
Resta inteso che agli impiegati che prestano la loro opera in dette festività è dovuta la maggiorazione per il lavoro festivo, oltre alla normale retribuzione giornaliera.
ART. 6
PERMESSI STRAORDINARI REGIONALI
Con riferimento all’art.23 del vigente CCNL, si conviene di riconoscere all’impiegato che diventa padre, un permesso retribuito di 3 giorni che sarà documentato con la presentazione del certificato di nascita all’azienda.
TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 7
RETRIBUZIONI
A decorrere dal 1 gennaio 2019, gli stipendi contrattuali vigenti nel contratto territoriale al 31 dicembre 2017, previsti per ciascuna categoria di impiegati sono incrementati del 3%.
ART. 8
DISCIPLINA DEI QUADRI
A decorrere dal 1 gennaio 2019, gli stipendi contrattuali vigenti nel contratto territoriale al 31 dicembre 2017, previsti per ciascuna categoria dei quadri sono incrementati del 3%.
Ai quadri, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 17 del CCNL vigente, viene riconosciuta una indennità di funzione di € 70,00 per 14 mensilità.
ART. 9
INDENNITA’ DI CASSA
L’indennità di cassa, determinata dall’art. 32 del C.C.N.L. vigente, è fissata nella misura di € 50,00 mensili da corrispondersi per dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese e nella sua misura mensile non è frazionabile. Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.
ART. 10
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DELLA MENSA
In caso di mancata mensa e laddove l’impiegato non abbia la possibilità di andare a casa dopo la prestazione della mezza giornata lavorativa, il datore di lavoro dovrà corrispondere una indennità mensa del valore giornaliero di euro 5,29 esenti da imposte e da contribuzioni obbligatorie, come previsto dalla legislazione vigente. |
ART. 11
MEZZI DI TRASPORTO
In applicazione dell’art. 33 del vigente C.C.N.L., per le aziende non tradizionali, intendendosi come tali, le società di capitale, nel caso in cui il tragitto tra il Comune di residenza ed il luogo abituale di lavoro non sia fornito da un servizio di trasporto pubblico, è dovuto, agli impiegati appartenenti alla prima, seconda e terza categoria, viste le particolari mansioni da loro svolte, un rimborso spese per l’uso di mezzi di locomozione di loro proprietà, pari ad un quinto del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso e per una percorrenza non superiore al doppio della distanza tra il centro del Comune di residenza del dipendente e il luogo abituale di lavoro.
Il rimborso non potrà superare, in ogni caso, il tetto di 80 Km.
Nel caso in cui il datore di lavoro non fornisca al dipendente un mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli, è dovuto per il dipendente, a titolo di rimborso spese per l’uso di un proprio mezzo, un compenso calcolato applicando le tariffe ACI.
II datore di lavoro è inoltre tenuto a sottoscrivere, a proprio carico, una polizza Kasko nel caso di utilizzo del mezzo da parte di un dipendente per compiti da svolgere all’esterno in modo continuo.
ART. 12
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PRESSO PIU’ AZIENDE
Ai quadri e agli impiegati agricoli appartenenti alla 1/a, 2/a, e 3/a categoria con più rapporti di lavoro a tempo parziale presso più aziende è riconosciuta, ai sensi dell’art.11, comma 7, del C.C.N.L. vigente, una maggiorazione, a titolo d’indennità, del 13% della retribuzione oraria dovuta da ogni singola azienda per le ore previste dal contratto a tempo parziale effettivamente prestate.
ART. 13
RETRIBUZIONE PER OBBIETTIVI
Le parti concordano di decentrare a livello aziendale, ove possibile, intese relative alla definizione di una “retribuzione per obiettivi”, legata strettamente ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, insieme concordati, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività legati alle esigenze aziendali.
ART. 14
TUTELA DELLA SALUTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Qualora l’imprenditore o l’impresa designi un proprio dipendente come “Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione” ed affidi a lui tutti gli adempimenti previsti dal T.U. n. 81/2008 e successive modifiche, è dovuta un’indennità specifica pari a € 80,00 per dodici mensilità.
La nomina come Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dovrà risultare da atto scritto ed essere accompagnata da relativa polizza di assicurazione di responsabilità civile comprensiva anche di tutela legale.
ART. 15
TUTELA MATERNITA
I1 datore di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2010, è tenuto ad integrare l’indennità riconosciuta dall’Inps per il periodo di astensione obbligatoria, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta alla quale la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale prestazione.
ART. 16
CONVENZIONI
Qualora in azienda si sottoscrivano convenzioni ai sensi dell’art, 17 della Legge n. 56/87 e LR. n.36/90 che possano coinvolgere sia gli impiegati che gli operai agricoli, esse vanno sottoscritte tra le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e dei C.P.L. degli operai agricoli.
ART. 17
PERMESSI SINDACALI REGIONALI
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 55, 56, 57 con impegno a verbale, 58 e 59 del vigente C.C.N.L., si conviene di prevedere a livello regionale la figura del coordinatore sindacale nel numero massimo di una unità per sigla sindacale firmataria nel Contratto Regionale e per il quale si concorda di riconoscere n. 10 giorni di permesso retribuito nell’arco di 12 mesi di effettivo lavoro.
Tale permesso rientrerà nell’ambito e nei limiti di quello previsto per altre cariche sindacali se coincidente con la persona del coordinatore.
ART. 18
CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE TERRITORIALE REGIONALE
Si conviene di istituire un Contributo di Assistenza Contrattuale Regionale come previsto dall’art.63 C.C.N.L. vigente, da destinarsi alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, nella misura di 1 euro mensile a carico dell’ azienda e di 1 euro mensile a carico dell’impiegato e del quadro. All’Ente Bilaterale Regionale viene demandata la costituzione formale del fondo, il suo regolamento nonché i criteri di ripartizione.
ART. 19
QUOTA SINDACALE
II datore di lavoro è tenuto ad operare, su lettera/delega sottoscritta dal lavoratore, una trattenuta, a favore di una dell’ Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto a cui liberamente aderisce lo stesso lavoratore.
La quota Sindacale nella misura prevista nella delega verrà trattenuta sulla retribuzione lorda ordinaria per 12 mensilità.
Le suddette quote, cosi come trattenute dovranno essere versate a cura del datore di lavoro nelle forme e con le modalità che ‘O.S. comunicherà o già inserite nella lettera/delega.
La delega sarà consegnata al datore di lavoro o direttamente dal lavoratore o tramite lettera di trasmissione dell’ O.S. a cui stata rilasciata.
ART. 20
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti o derivanti da accordi individuali o da consuetudini locali o da contratti o da accordi stipulati tra le parti contraenti, vengono salvaguardate ad ogni effetto.
Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell’applicazione del contratto, sia nelle parti economiche sia normative.
Si richiamano gli articoli dell’accordo regionale del 30/7/92 non aggiornati, che sono:
“Art. 2: INDENNITA’ PARTICOLARE
In applicazione dell’art. 19 ultimo comma del Contratto Nazionale vigente, che ha per titolo: Lavoro straordinario, festivo, notturno, agli impiegati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere corrisposta, in aggiunta a quanto previsto allo stesso art. 19, una ulteriore maggiorazione del 20% limitatamente ai periodi in cui vengono effettuate le operazioni di ammasso dell’uva.”
“Art. 3: DEMETALLIZZAZIONE
Nel caso in cui il tecnico enologo effettui operazioni di demetallizzazione dei vini, allo stesso viene riconosciuto un compenso in riferimento ad apposite tabelle professionali.”
ART. 21
ENTE BILATERALE REGIONALE
Le parti concordano sull’ opportunità di costituire un Ente Bilaterale Regionale, che verrà definito con accordo separato, assorbendo, anche le competenze indicate all’art. 20 dell’ Osservatorio Regionale del contratto del 09/12/2014 e prevedendo una contribuzione Regionale specifica a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
ART. 22
ESCLUSIVA DI STAMPA – ARCHIVIO CONTRATTI
Il presente Contratto Territoriale conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme esclusività a tutti gli effetti di legge. E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963/88, le parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell’ Economia e del Lavoro), archivio contratti, Via David Lubin, 2, Roma, copia del presente C.C.R.L.. Inoltre ai sensi dell’art, 3, comma 2, del decreto legge n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il presente C.C.R.L., a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e agli Enti previdenziali e assistenziali.
In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente C.C.R.L. o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime.
Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti i contratti territoriali e/o accordi applicativi del presente C.C.R.L..
ART. 23
NORMA FINALE
Per quanto non previsto e regolato nel presente contratto si fa riferimento al C.C.N.L. per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 23 febbraio 2017.