Sicilia – 30/07/2026

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DELLA REGIONE SICILIA

L’anno duemilaventisei, il giorno 30 del mese di luglio in Palermo, presso la sede regionale della Confagricoltura Sicilia

Tra

La Federazione Regionale degli Agricoltori della Sicilia – CONFAGRICOLTURA Sicilia,

La Federazione Regionale COLDIRETTI Sicilia,

La CIA Agricoltori Italiani – Sicilia.

E

La Confederdia Sicilia,

La FAI – Cisl Sicilia,

La FLAI – Cgil Sicilia,

La UILA- Uil Sicilia,

Le Parti convengono e stipulano il presente Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Sicilia.

Art. 1 DECORRENZA, DURATA DEL CIRL E PROCEDURE DI RINNOVO

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2026 e scadrà il 31 dicembre 2029, salvo le norme per le quali è stata prevista apposita data.

Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdetto a mezzo PEC o raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza.

La parte che avrà disdettato dovrà comunicare all’altra le proposte per il rinnovo almeno 3 mesi prima.

Le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi successivi all’invio delle proposte di rinnovo.

Art. 2 CLASSIFICAZIONE

Nel rispetto delle declaratorie di cui all’art. 17 del CCNL vigente e per la parte demandata alla contrattazione territoriale dall’art. 70, le figure impiegatizie già previste dai precedenti contratti integrativi sono integrate con la figura professionale di cui al punto 5. L’elenco delle figure risulta pertanto così formulato:

  1. Responsabile del settore controlli di qualità e sicurezza dei prodotti, avente le caratteristiche previste dalla 2° categoria;
  2. Impiegato addetto all’accoglienza, all’organizzazione delle degustazioni e delle attività ricreative, avente le caratteristiche previste dalla 4° categoria;
  3. Impiegato addetto ai controlli di qualità dei prodotti, alla tracciabilità degli stessi ai fini di una corretta etichettatura avente le caratteristiche previste dalla 2° categoria;
  4. Impiegato addetto all’accoglienza degli ospiti nelle aziende agricole che esercitano anche l’attività agrituristica, con conoscenza e capacità di comprendere almeno una lingua straniera, avente le caratteristiche previste dalla 3° categoria;
  5. Impiegato addetto al controllo e all’analisi dei flussi informativi provenienti da sensori satellitari, droni e altri strumenti basati su tecnologie 4.0, finalizzati all’ottimizzazione delle tecniche di coltivazione, avente le caratteristiche previste dalla 3° categoria.

Il personale che si è qualificato o riqualificato a seguito di formazione specifica, già assunto alla 6° categoria, entro 12 mesi di servizio verrà inquadrato alla 5° categoria.

Art. 3 ORARIO DI LAVORO

In considerazione di quanto demandato al comma 4 dell’art. 19 dei CCNL, si conviene che l’orario ordinario di lavoro nella settimana sarà distribuito in cinque giorni, salvo particolari e diverse esigenze aziendali e nei rispetto dei limiti previsti al comma 1 e 2 del richiamato art. 19, previo confronto con le rappresentanze sindacali aziendali, ove costituite.

Quanto previsto ai secondo periodo del comma 1 trova applicazione anche per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche (comma 4 art. 19).

Art. 4 LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO NOTTURNO

In attuazione di quanto previsto dall’art. 20 del vigente CCNL, perla parte affidata alla competenza territoriale, per quanto attiene il trattamento delle ore prestate come lavoro straordinario, si conviene quanto segue:

Al fine di attuare una maggiore flessibilità temporale della prestazione lavorativa, potrà essere istituita una banca delle ore, consistente nell’accantonamento, su un conto individuale, delle ore prestate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro e del successivo recupero delle stesse, fermo restando la corresponsione della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario prestato.

La fruizione del recupero deve essere preventivamente concordata fra datore di lavoro e impiegato.

Questi dovrà formalizzare per iscritto i periodi nei quali richiede di fruire delle ore accantonate e il datore di lavoro, compatibilmente alle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, comunicherà il proprio consenso.

In caso di pluralità di richieste di fruizione di recupero nello stesso arco temporale si adotteranno criteri oggettivi di priorità, salvo accordi fra gli impiegati interessati.

Il monte ore massimo che potrà essere accantonato annualmente è pari a 100 ore. Le ore accantonate verranno recuperate entro e non oltre il 30 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione.

La mancata fruizione delle ore nel periodo fissato, così come la cessazione del rapporto di lavoro, fa sorgere il diritto alla monetizzazione delle stesse.

Per l’istituzione della Banca Ore aziendale occorre sottoscrivere uno specifico verbale con le rappresentanze sindacali aziendali, se presenti o in alternativa con almeno una delle OO.SS. firmatarie del presente CIRL e con la OO.DD. a cui aderisce l’azienda.

Fermo restando il rispetto dei superiori commi, in nessun caso si potrà derogare all’adesione volontaria da parte dei lavoratori alla Banca Ore.

Il modello di adesione volontaria alla banca ore fatto sottoscrivere al lavoratore dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti elementi:

  • L’indicazione della quota massima di trasformazione dello straordinario in riposo compensativo (100 ore);
  • Entro quanto tempo devono essere utilizzati i riposi compensativi dal momento della maturazione (30 marzo dell’anno successivo);
  • Specifica che, decorso il termine del 30 marzo, le ore accantonate e non fruite saranno liquidate in busta paga mediante corresponsione della retribuzione oraria ordinaria, fermo restando quanto già corrisposto a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario.
  • Voci di individuazione in busta paga dello straordinario e della relativa scelta di adesione all’accantonamento nella Banca Ore.

Vedi Allegato 1 – Modello di adesione volontaria alla Banca Ore.

Art. 5 GIORNI FESTIVI- FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

In riferimento all’art. 22 del CCNL vigente, per le festività, sia nazionali che infrasettimanali, cadenti di domenica, spetta un trattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione lorda mensile.

Fermo restando quanto al comma precedente, agli impiegati che prestano la loro opera in dette festività è dovuta la maggiorazione prevista per il lavoro festivo, oltre alla normale retribuzione giornaliera.

Si concorda che le giornate ex festive così come indicate alla lettera b) dell’art. 22 del vigente CCNL riconosciute quali riposi compensativi possano essere fruite anche in permessi orari.

Art. 6 PERIVIESSI STRAORDINARI REGIONALI

I permessi di cui al comma 2 dell’art. 25 oltre che per motivi familiari possono essere richiesti anche per motivi personali.

Nei casi così come indicati al comma 3 dell’art. 25 del CCNL si conviene di riconoscere all’impiegato un permesso retribuito di 1 giorno in aggiunta al giorno già previsto al richiamato art. 25. Tali giorni non sono assorbibili da quanto, eventualmente, previsto dalla legge.

ln tutti i casi di permesso rimane l’obbligo di documentare, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la motivazione del permesso che potrà, ove ritenuto necessario, essere integrata da autocertificazione.

Al fine di favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, è consentito il recupero, in regime ordinario, delle ore di lavoro non prestate per cause di forza maggiore, nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché delle ore di lavoro non prestate a seguito di interruzioni dell’attività concordate tra datore di lavoro e lavoratore.

Le ore di assenza o di interruzione della prestazione lavorativa ammesse al recupero ai sensi del presente articolo non potranno eccedere il limite massimo di un’ora giornaliera; le relative ore dovranno essere recuperate entro la fine del mese in cui si è verificata la riduzione dell’orario di lavoro.

Art. 7 RETRIBUZIONI

Gli elementi retributivi previsti dal presente Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli, vigenti alla data di sottoscrizione, sono incrementati del 5,5%.

L’incremento si applica agli elementi retributivi costituiti dallo stipendio base e dall’integrativo regionale, sugli importi vigenti al 30 giugno 2026.

Tale incremento troverà applicazione in due tranche:

  • a decorrere dal 1° luglio 2026 del 4%;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2027 del 1,5%.

Art. 8 DISCIPLINA DEI QUADRI

Ai quadri, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 18 del CCNL vigente, viene riconosciuta un’indennità di funzione di € 70,00 per 14 mensilità.

Art. 9 INDENNITA’ Dl CASSA

L’indennità di cassa, determinata dall’art. 36 del CCNL vigente, è fissata nella misura di € 70,00 mensili da corrispondersi per dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese e nella sua misura mensile non è frazionabile. Tale indennità non costituisce, ad alcun effetto, elemento della retribuzione.

Art. 10 INDENNITA’ SOSTITUTIVA DELLA MENSA

Qualora non sia disponibile il servizio mensa e l’impiegato, in ragione dell’articolazione dell’orario di lavoro (orario giornaliero articolato su due periodi lavorativi), non abbia la possibilità di rientrare presso la propria abitazione durante la pausa tra la prima e la seconda parte della giornata lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un buono pasto del valore nominale di € 6,00 per ciascuna giornata di effettiva prestazione.

La possibilità di rientro presso la propria abitazione dovrà essere valutata tenendo conto dei tempi di percorrenza in rapporto alla durata della pausa, secondo criteri definiti in sede aziendale.

ln considerazione della vigente normativa fiscale, il buono pasto dovrà essere preferibilmente erogato in formato elettronico.

Art. 11 MEZZI Dl TRASPORTO

In applicazione dell’art. 37 del vigente CCNL, per le aziende non tradizionali, intendendosi come tali le società di capitale nel caso in cui il tragitto tra il Comune di residenza ed il luogo abituale di lavoro non sia fornito da un servizio di trasporto pubblico, è dovuto, agli impiegati appartenenti alla 1° , 2° e 3° categoria, viste le particolari mansioni da loro svolte, un rimborso spese per l’uso di mezzi di trasporto di loro proprietà, pari a un quinto del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso e per una percorrenza non superiore al doppio della distanza tra il centro del Comune di residenza del dipendente e il luogo abituale di lavoro e, comunque, entro il limite massimo di 80 chilometri per giornata lavorativa.

ln sede aziendale, a seguito di accordo sindacale, si potrà rimodulare al ribasso il suddetto tetto massimo di chilometri riconosciuti, a condizione che il diritto al rimborso venga contestualmente esteso a tutte le categorie di impiegati.

Qualora il datore di lavoro non metta a disposizione del dipendente un mezzo di trasporto per lo svolgimento delle mansioni affidategli, al dipendente che utilizzi il proprio veicolo è riconosciuto un rimborso chilometrico determinato sulla base delle tariffe ACI vigenti.

Nel caso di utilizzo continuativo del mezzo proprio del dipendente per lo svolgimento di attività lavorative esterne, il datore di lavoro è tenuto a stipulare, a proprio carico, una polizza assicurativa Kasko a copertura dei danni subiti dal veicolo durante l’espletamento dell’attività lavorativa.

Art. 12 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PRESSO PIU’ AZIENDE

Tenute presenti le norme del D.lgs. 81/2015 e successive modifiche e integrazioni, ai quadri e agli impiegati agricoli appartenenti alla 1°, 2° e 3° categoria con più rapporti di lavoro a tempo parziale presso più aziende è riconosciuta, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del CCNL vigente, una maggiorazione, a titolo di indennità, del 13% della retribuzione oraria dovuta da ogni singola azienda per le ore previste dal contratto a tempo parziale effettivamente prestate.

Le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri, ai sensi della normativa vigente, con figli conviventi di età non superiore ai tredici anni, compatibilmente con le esigenze aziendali, possono richiedere di trasformare il rapporto da tempo pieno in rapporto a tempo parziale con facoltà di ripristinare, al termine del periodo, il rapporto a tempo pieno.

Art. 13 RETRIBUZIONE PER OBIETTIVI

Le Parti riconoscono la possibilità di introdurre, a livello aziendale e mediante specifico accordo sindacale, premi di risultato o altre forme di retribuzione variabile correlate al raggiungimento di obiettivi aziendali definiti, misurabili e verificabili, finalizzati al miglioramento della produttività, della qualità, dell’efficienza organizzativa e della competitività dell’impresa.

L’accordo aziendale dovrà disciplinare gli obiettivi da conseguire, gli indicatori e i criteri di misurazione dei risultati, nonché le modalità e i tempi di erogazione del premio, in conformità alla normativa vigente.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa in materia, le somme erogate a titolo di premio di risultato potranno beneficiare del regime fiscale e contributivo agevolato previsto dalla legislazione vigente.

Art. 14 TUTELA DELLA SALUTE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Qualora l’imprenditore o l’impresa designi un proprio dipendente come “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” ed affidi a lui tutti gli adempimenti previsti dal T.U. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è dovuta un’indennità specifica pari a € 100,00 per dodici mensilità.

La nomina come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà risultare da atto scritto. Il datore di lavoro garantisce, a proprio carico, la stipula di una polizza di responsabilità civile a favore del dipendente incaricato, a copertura delle responsabilità connesse all’espletamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 15 CONVENZIONI

Qualora in azienda si sottoscrivano convenzioni ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 56/87 e L.R. n. 36/90 che possano coinvolgere sia gli impiegati che gli operai agricoli, esse vanno sottoscritte tra le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e dei C.P.L. degli operai agricoli.

Art. 16 FORMAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

Le parti individuano nel Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura denominato “FOR. AGRI.”, di cui all’art. 118 della legge 23/10/2000 n. 388, l’organismo di riferimento per l’attuazione e lo sviluppo della formazione continua per i quadri ed impiegati agricoli.

Le parti, ritenendo strategico l’obiettivo della formazione continua dei lavoratori dipendenti, quadri ed impiegati, si impegnano ad effettuare incontri periodici per l’individuazione di esigenze formative aziendali.

Art. 17 FONDO SANITARIO IMPIEGATI AGRICOLI

Ai sensi dell’articolo 42 del vigente CCNL le prestazioni previste dal Fondo Sanitario Impiegati Agricoli (FIA Sanitario) rappresentano un diritto contrattuale di tutti i quadri e gli impiegati agricoli. Il datore di lavoro che omette di versare la relativa contribuzione è tenuto a garantire analoghe prestazioni, fatta salva la facoltà del lavoratore di rinunciare mediante dichiarazione scritta.

Art. 18 PERMESSI SINDACALI REGIONALI

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 59, 60 e 61 nell’impegno a verbale relativo agli artt. 59, 60 e 61 del vigente CCNL, si conviene di prevedere a livello regionale la figura del coordinatore sindacale nel numero massimo di una unità per ciascuna sigla sindacale firmataria del presente Contratto Regionale; a tale figura sono riconosciuti fino a un massimo di 10 giorni di permesso retribuito nell’arco di 12 mesi di effettivo lavoro.

Tale permesso rientrerà nell’ambito e nei limiti di quello previsto per altre cariche sindacali se coincidente con la persona del coordinatore.

Art. 19 CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE TERRITORIALE REGIONALE

Le Parti firmatarie del presente contratto si impegnano a dare piena attuazione all’art. 7 del CCNL per i Quadri e gli Impiegati agricoli del 18 giugno 2024, una volta che ne saranno definite le modalità di funzionamento, perla corretta attivazione del sistema di bilateralità in favore dei quadri e degli impiegati agricoli della Sicilia.

A seguito dell’attivazione della Bilateralità regionale le Parti, con separato accordo, potranno definire un contributo di assistenza contrattuale (CAC) regionale da destinarsi alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto collettivo di lavoro.

Art. 20 QUOTE SINDACALI PER DELEGA

Nei confronti dei lavoratori che sottoscrivono e/o presentano lettera/delega per la trattenuta sindacale a favore di una delle OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo di lavoro, l’azienda è tenuta ad operare le trattenute sulla retribuzione lorda ordinaria per 12 mensilità.

Le suddette quote, così come trattenute, dovranno essere versate, a cura del datore di lavoro, nelle forme e con le modalità che l’O.S. comunicherà successivamente o già inserite nella lettera/delega.

La lettera/delega sarà consegnata direttamente dal lavoratore o inviata dall’O.S. a favore della quale è stata rilasciata. Nel caso di trasmissione della delega da parte delle OO.SS. sarà necessario allegare copia del documento di identità del lavoratore.

L’O.S. potrà richiedere periodicamente all’azienda un riepilogo analitico delle trattenute operate a suo favore e dei relativi versamenti.

Così come indicato all’art. 69 del CCNL, va garantita la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna Organizzazione sindacale

Art. 21 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti o derivanti da accordi individuali o da consuetudini locali o da contratti o da accordi stipulati tra le parti contraenti vengono salvaguardate ad ogni effetto.

Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell’applicazione del contratto, sia nelle parti economiche sia normative.

Restano vigenti, in quanto non modificati dal presente contratto, i seguenti articoli dell’Accordo regionale del 30 luglio 1992:

“Art. 2 INDENNITA’ PARTICOLARE – ln applicazione dell’art. 20 ultimo comma del Contratto Nazionale vigente, che ha per titolo: Lavoro straordinario, festivo, notturno, agli impiegati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere corrisposta, in aggiunta a quanto previsto allo stesso art. 20, una ulteriore maggiorazione del 20% limitatamente ai periodi in cui vengono effettuate le operazioni di ammasso dell’uva.”

“Art. 3: DEMETALLIZZAZIONE – Nel caso in cui il tecnico enologo effettui operazioni di demetallizzazione dei vini, allo stesso viene riconosciuto un compenso in riferimento ad apposite tabelle professionali.”

Art. 22 ESCLUSIVITA DI STAMPA – ARCHIVIO CONTRATTI

Il presente Contratto Integrativo Regionale di Lavoro è redatto in testo conforme all’originale dalle parti stipulanti, le quali ne detengono congiuntamente l’esclusività.

È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 16, lettera d), della legge n. 936/1986, le parti contraenti si impegnano a trasmettere al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) -Archivio dei contratti, Via David Lubin n.2, 00196 Roma, copia del presente contratto.

Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il presente CIRL, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e agli Enti previdenziali e assistenziali.

ln forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CIRL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti sime.

Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti i contratti integrativi territoriali e/o accordi applicativi del presente contratto.

Art. 23 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del CCNL per i Quadri e gli impiegati Agricoli vigente e successive modificazioni.

 

ALLEGATO 1 – Modello di adesione volontaria alla Banca Ore

Ai sensi dell’art. 4 del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Sicilia

Il/La sottoscritto/a

Cognome e nome _____________________

Qualifica ______________________

Datore di lavoro _________________________

presa visione della disciplina della Banca Ore contenuta nell’art. 4 del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro,

MANIFESTA

la propria libera e volontaria adesione all’istituto della Banca Ore.

A tal fine dichiara di essere stato informato e di prendere atto che:

  1. le prestazioni di lavoro straordinario potranno essere accantonate nella Banca Ore nel limite massimo di 100 (cento) ore annue;
  2. le ore accantonate dovranno essere fruire mediante riposi compensativi entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello della loro maturazione;
  3. decorso il termine del 30 marzo dell’anno successivo senza che i riposi compensativi siano stati fruiti, le ore accantonate saranno liquidate nella prima busta paga utile successiva alla scadenza del termine previsto, mediante corresponsione della retribuzione oraria ordinaria, fermo restando quanto già corrisposto a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario, secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente CIRL.
  4. il cedolino paga riporterà apposite voci che consentano l’individuazione:
  • delle ore di lavoro straordinario effettuate;
  • delle ore destinate alla Banca Ore;
  • delle ore fruite mediante riposo compensativo;
  • delle ore eventualmente liquidate.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che:

  • l’adesione alla Banca Ore è esclusivamente volontaria;
  • la presente adesione produce effetti dalla data della sottoscrizione, salvo diversa decorrenza concordata tra le parti.
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