VERBALE DI ACCORDO
L’anno 2026 il giorno 29 del mese di luglio, in Brescia presso la sede dell’Unione Provinciale Agricoltori
tra
- Unione Provinciale Agricoltori- Confagricoltura Brescia
- Federazione Provinciale Coldiretti- Brescia
- Confederazione Italiana Agricoltori Est – Lombardia – Brescia
e
- Confederdia – BS
- F.L.A.I. – C.G.I.L./BS
- F.A.I. – C.I.S.L./BS
- U.I.L.A. – U.I.L Territoriale BS-CR
si è convenuto, ai sensi del C.C.N.L. del 18 giugno 2024, di rinnovare il C.P.L. per i Quadri e gli Impiegati agricoli della provincia di Brescia.
Le modifiche apportate al C.P.L. del 28 febbraio 2023 sono le seguenti.
Art. 1 – Decorrenza. durata del contratto territoriale e procedure di rinnovo
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2026 e scadrà il 31 dicembre 2029, salvo le norme per le quali è stata prevista apposita data, mantenendo la sua efficacia fino al rinnovo successivo. Il presente contratto s’intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non sia disdettato a mezzo raccomandata A. R. almeno 6 mesi prima della scadenza. La parte che avrà disdettato dovrà comunicare all’altra le proposte per il rinnovo almeno 3 mesi prima.
Le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi successivi l’invio delle proposte di rinnovo.
Art. 3 – Rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso aziende agricole. Stipendio d’ingresso
Per il personale al primo impiego assunto a decorrere dal 01.07.2026, per il periodo di 9 mesi dall’inizio del rapporto, al personale dipendente inquadrato nella 3^ categoria o 6^ categoria, sarà corrisposta rispettivamente una retribuzione pari al 70%, 80%, 90% del corrispondente stipendio contrattuale mensile in ragione di ciascun terzo della durata complessiva del contratto.
Art. 5 Indennità di funzione
Alla categoria dei “quadri” come individuata nella lett. a) dell’art. 5, spetta, con decorrenza 01.07.2026, una indennità mensile pari a € 115,00 (centoquindici/00), da corrispondersi per 14 mensilità.
Art. 10 Retribuzione
La retribuzione contrattuale in vigore alla data del 31.12.2025 è aumentata del 5,4 %, con decorrenza dal 01.07.2026
Art. 14 – Indennità di cassa
L’indennità, a decorrere dal 01.07.2026, sarà pari a 60 €.
Art. 18 – Responsabilità civile e/o penale connesse all’incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione
A decorrere dal 01.01.2002, all’impiegato che svolge l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 4, del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni, deve essere stipulata dal datore di lavoro, con premio a carico dello stesso, apposita polizza assicurativa per la copertura delle spese legali, sostenute in caso di procedimenti penali e civili, relativi a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni attribuite, non dipendenti da colpa grave o dolo.
Nuovo articolo – Conciliazione tempi vita e lavoro
Al fine di adottare nuove soluzioni orientate ai bisogni dei lavoratori, che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita, agevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle familiari, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali, andranno adottate discipline migliorative rispetto a quanto attualmente previsto dalla legge riguardo alle misure di sostegno alla genitorialità, alla flessibilità dell’orario di lavoro, all’assistenza dei familiari disabili ai sensi della legge n. 10/1992. Nello specifico viene definito che, a decorrere dal 01.07.2026, il lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti nel limite di 8 ore lavorative annue, fruibili anche in modo frazionato, in occasione delle malattie di figli di età inferiore ai 14 anni o per assistere i genitori ultrasettantenni. Detti permessi, se non fruiti nell’anno, non sono da intendersi cumulabili con quelli spettanti nell’anno successivo.
Qualora l’azienda ritenga ne ricorrano le condizioni, è possibile attivare lo strumento del c.d. “smart working”, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Nuovo articolo – Ferie
Qualora il datore di lavoro, in caso di eccezionali esigenze, differisca o interrompa le ferie del dipendente, rimborserà all’impiegato eventuali spese aggiuntive effettivamente sostenute, debitamente da documentare.
Nuovo articolo – Giorni festivi- Festività nazionali e infrasettimanali
Si recepisce integralmente l’articolo 22 del CCNL di categoria.
Nuovo articolo – Riposo settimanale
Qualora, per esigenza aziendali nelle aziende agrituristiche, il giorno di riposo settimanale variasse rispetto a quello pattuito nel contratto di assunzione, il datore di lavoro è tenuto a comunicare detta variazione con almeno una settimana di preavviso rispetto al nuovo giorno di riposo da rispettare.
Nuovo articolo – formazione impiegati agricoli
Al fine di garantire fondi adeguati volti a favorire un percorso di formazione continua dei lavoratori, si invitano le aziende agricole ad aderire a For.Agri, Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in agricoltura.
Art. 14 ESCLUSIVITÀ DI STAMPA – ARCHIVI CONTRATTI
Il presente contratto territoriale conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle
Organizzazioni firmatarie.
ln ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art 11 della legge n. 963/88, le parti contraenti si impegnano ad inviare al Cnel, archivio contratti, Via David Lubin 2, copia del presente contratto.
Inoltre, ai sensi dell’art 3 comma 2 del decreto legge numero 318 del 14 giungo 1996, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1996, n. 402, Il presente Contratto, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del Lavoro e agli enti previdenziali e assistenziali.
In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente Contratto o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime.
