VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO DEGLI IMPIEGATI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Validità dal 1° Gennaio 2026 – 31 Dicembre 2029
Il giorno, 29 luglio 2026 presso la sede di Confagricoltura Reggio Emilia,
TRA
Confagricoltura Reggio Emilia;
Confederazione Italiana Agricoltori;
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;
E
Federazione Agricola, Alimentare, Ambientale, Industriale (FAI CISL);
Federazione Lavoratori Agro – Industria (FLAI CGIL);
Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari (UILA UIL);
Confederdia.
si è sottoscritto il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli Impiegati e Quadri Agricoli della Provincia di Reggio Emilia.
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
1.Decorrenza, durata del Contratto territoriale e procedure di rinnovo
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2026 e scadrà il 31 dicembre 2029.
Il presente contratto s’intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non sia disdettato a mezzo Pec o raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta s’intende prorogato per un anno e così di anno in anno.
Le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi successivi l’invio delle proposte di rinnovo.
- Relazioni sindacali
Si chiede di attivare almeno una volta l’anno una informazione alle organizzazioni sindacali sulla quantità e qualità del lavoro impiegatizio in agricoltura.
- Assemblee sindacali
Si prevede che le riunioni in azienda possano essere richieste dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto anche in mancanza di RSA c RSU.
Considerata la particolare struttura organizzativa delle piccole realtà produttive e l’impossibilità di individuare locali idonei da destinare alle assemblee sindacali per un numero estremamente ridotto di lavoratrici e lavoratori, si prevede la possibilità di svolgere le assemblee sindacali anche al di fuori del luogo di lavoro. Si prevede inoltre la possibilità di svolgere le assemblee in modalità mista (in presenza e da remoto) al fine di garantire la piena partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori.
- Conciliazione tempi di vita e lavoro
Al fine di adottare nuove soluzioni orientate ai bisogni dei lavoratori, che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita, agevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative si prevede:
- incrementare di 2 giorni il permesso retribuito in caso di decesso di familiari e di estendere il permesso anche ai conviventi di fatto previa presentazione di stato di famiglia o di autocertificazione del dipendente.
- incrementare il congedo di paternità di ulteriori 5 giornate retribuite a carico aziendale. Tali giornate potranno essere utilizzate anche successivamente al quinto mese di vita del bambino e comunque entro il compimento del dodicesimo mese.
- concessione di 16 ore di permesso annuo, anche frazionabili, per l’inserimento dei figli all’asilo nido, scuola materna e primaria fino al sesto anno di vita del bambino, solo nel caso in cui l’altro genitore sia lavoratore. In caso di inserimento alla scuola primaria i permessi verranno concessi solo in caso di disabilità del bambino con presentazione di autocertificazione.
- incrementati di ulteriori 8 ore i permessi previsti dal comma 5 art.26 del CCNL per i Quadri e gli impiegati agricoli ovvero per l’assistenza di genitori anziani non autosufficienti in caso di ricovero e/o dimissioni, day hospital, visite mediche specialistiche. I permessi sono fruibili anche in modo frazionato previa richiesta almeno 5 giorni prima, salvo ragioni di urgenza, e comprovati da idonea documentazione. Tali permessi spettano esclusivamente ai lavoratori che non usufruiscono già dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 per gli stessi soggetti.
Ad integrazione dell’art. 39 del CCNL si prevede che, in caso di superamento del periodo di comporto, il lavoratore, perdurando lo stato di malattia, possa usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata di massimo 12 mesi, in caso di patologie oncologiche o di grandi interventi chirurgici di cui all’Allegato L del CCNL per i Quadri e gli Impiegati agricoli, debitamente documentati. ln ogni caso l’impiegato è tenuto ad esibire il certificato medico.
Per garantire la fruizione di quanto previsto al comma precedente l’azienda, su richiesta del lavoratore o di suo familiare, fornirà la situazione del periodo di comporto utilizzato e di quello rimanente.
- Retribuzione
A decorrere dal 1° AGOSTO 2026, il salario provinciale sarà aumentato del 5,5%.
- Erogazione per obiettivi
Si concorda di incrementare l’indennità sostitutiva del salario variabile provinciale da erogarsi con la mensilità di settembre di ulteriori 75 euro. Pertanto dal 2026 gli importi saranno i seguenti:
- Quadri e Impiegati di 1°e 2° Livello: € 375,00
- impiegati 3° e 4° Livello: € 325,00
- Impiegati 5° e 6° Livello: € 275,00
- Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Fermo restando quanto già previsto dal precedente accordo, si prevede per le lavoratrici inserite in un percorso di uscita dalla violenza, in caso di aziende plurilocalizzate, la possibilità di trasferimento, su richiesta, presso altra sede.
- Quote sindacali per delega
Annualmente le aziende forniranno alle organizzazioni sindacali l’elenco degli iscritti.
- Stesura del testo contrattuale
Si concorda di dare attuazione a quanto già previsto dal precedente accordo riguardo alla stesura del testo unico del contratto territoriale di lavoro entro tre mesi dalla firma dell’accordo di rinnovo.
